Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2513 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il ricorso è fondato quando risulti decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e l’amministrazione non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’inerzia dell’amministrazione, che non contesti il credito nell’an e nel quantum, integra inottemperanza e giustifica l’assegnazione di un termine per l’esecuzione. Per il caso di ulteriore inadempimento va nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega.
Il Fatto
Il Tribunale di Sondrio, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente — una docente — a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità ivi indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato all’amministrazione debitrice, è passato in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione alla condanna, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente all’amministrazione. Da tale notificazione è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Su questo punto il Ministero, pur costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura esecutiva.
Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo.
Al Ministero resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi relazione sugli adempimenti.
Quanto al compenso commissariale, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, esso è compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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