Giudicato sulla carta docenti: ordine di esecuzione e commissario ad acta (TAR Liguria n. 45 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza è accolto quando l’amministrazione non contesti nel merito il diritto fatto valere e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è fissata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare, per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza.
Il Fatto
Tre docenti hanno agito dinanzi al TAR Liguria per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, per importi complessivi variabili tra euro 1.500,00 ed euro 3.500,00, oltre interessi o rivalutazione. L’amministrazione si è costituita senza contestare il diritto vantato dai ricorrenti, e alla camera di consiglio il ricorso è passato in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del ricorso.
Il Tribunale ha inoltre nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sua fissazione ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, assumendo come dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione — o, se anteriore, dalla notificazione — della sentenza all’amministrazione debitrice, e come dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato ovvero quello dell’insediamento del commissario ad acta.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario, anche in considerazione del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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