La conflittualità endofamiliare legittima la revoca del porto d’armi (TAR Liguria n. 52 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e alla detenzione di munizioni, configurandosi la regola generale nel divieto, cui l’Amministrazione può derogare in via eccezionale in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali. Il provvedimento inibitorio ha natura cautelare e non sanzionatoria, non richiede un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi, ma si fonda su una valutazione prognostica di affidabilità del soggetto, ancorata anche a fatti privi di rilievo penale. Gli accesi contrasti e dissidi tra familiari costituiscono motivo idoneo e sufficiente per la revoca del titolo e il divieto di detenzione, potendo determinare un concreto pericolo di abuso delle armi. Il provvedimento di revoca non genera legittimi affidamenti sul rinnovo perpetuo del titolo, soggiacendo a un controllo assiduo e continuo dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, era stato destinatario del ritiro cautelativo delle armi nel dicembre 2021, a seguito di una lite con il figlio. Dopo la comunicazione di avvio del procedimento e le relative memorie difensive, un ulteriore diverbio tra i familiari, occorso nel settembre 2023, aveva indotto la Questura a disporre la revoca del porto d’armi con provvedimento dell’8 gennaio 2024. Successivamente, il Prefetto aveva emesso il decreto di divieto di detenzione armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., sulla base dei medesimi presupposti fattuali.

Il ricorrente aveva impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali per la mancata nuova comunicazione di avvio dopo l’episodio del 2023, la carenza dei presupposti, l’eccesso di potere e la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha disposto preliminarmente la riunione dei ricorsi, ravvisando l’identità dei presupposti fattuali e delle censure dedotte. Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali, il Collegio ha escluso un obbligo di nuovo contraddittorio, trattandosi dell’episodio del 25 settembre 2023 di un ulteriore sviluppo del medesimo sostrato fattuale già posto a fondamento della comunicazione di avvio. In ogni caso, ha richiamato l’art. 21-octies, co. 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, rilevando che l’Amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

Sul merito, la Corte ha richiamato i consolidati orientamenti del Consiglio di Stato in materia, evidenziando come il giudizio di inaffidabilità possa fondarsi su situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta e come il provvedimento inibitorio, privo di intento sanzionatorio, persegua finalità precauzionali a tutela dell’incolumità pubblica.

Con specifico riferimento alla conflittualità endofamiliare, il Collegio ha ritenuto che gli accesi contrasti tra padre e figlio costituiscano motivo idoneo a fondare la revoca. Nella fattispecie, le risultanze documentali hanno confermato l’abitualità delle dinamiche conflittuali e la presenza di frequenti occasioni di contatto tra i familiari, essendo l’abitazione del figlio nello stesso stabile del padre. L’episodio del settembre 2023, pur di minore gravità, è stato valutato come indizio pregnante della mancata attenuazione della conflittualità.

Quanto alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, declinato nei canoni di idoneità, necessità e tollerabilità, il Tribunale ha ritenuto ragionevole la limitazione imposta in ragione delle esigenze di tutela dell’incolumità personale. Il ricorso avverso il divieto di detenzione è stato respinto sulla base delle medesime argomentazioni, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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