Revoca nulla osta per insufficienza reddituale e permesso negato (TAR Liguria n. 53 del 17.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è legittima allorché, a seguito di accertamento postumo, il datore di lavoro richiedente risulti privo del requisito reddituale minimo previsto dalla disciplina sui flussi di ingresso. L’assenza di tale presupposto, ancorché non imputabile al lavoratore, non legittima il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale titolo presuppone l’instaurazione di un rapporto di lavoro legittimo, successivamente cessato per cause non imputabili al dipendente, e non può sopperire alla mancata stipula del contratto di soggiorno. La struttura trilaterale della procedura (datore di lavoro-lavoratore-Prefettura) impedisce al lavoratore di sottrarsi alle conseguenze della carenza dei requisiti in capo al datore di lavoro, salvi i casi eccezionali di forza maggiore. È inammissibile attribuire rilevanza alla proposta di assunzione da parte di un datore di lavoro diverso da quello richiedente, trattandosi di fatto successivo che altererebbe il sistema delle quote e favorirebbe fenomeni elusivi.
Il Fatto
Il lavoratore extracomunitario impugnava il provvedimento con cui il Dirigente dello Sportello Unico della Prefettura aveva respinto l’istanza di assunzione presentata dal proprio datore di lavoro, revocando il nulla osta all’ingresso. Il provvedimento si fondava sul presupposto dell’insufficienza reddituale del datore di lavoro, il quale aveva dichiarato un reddito annuo ben inferiore alla soglia minima prevista per l’assunzione di ciascun lavoratore tramite la procedura flussi. Il ricorrente, pur non contestando il deficit reddituale, sosteneva che, non essendo tale carenza a lui imputabile, l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciargli un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La domanda cautelare era stata accolta; all’esito dell’udienza di merito la causa era stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la revoca del nulla osta. Ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui, in caso di mancanza dei requisiti in capo al datore di lavoro, non sussistono i presupposti né per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro né per quello per attesa occupazione, salvo che il rapporto di lavoro sia stato legittimamente instaurato e poi cessato per cause non imputabili al lavoratore. La Corte ha evidenziato come la fattispecie abbia una struttura trilaterale che non consente al lavoratore di sottrarsi agli effetti della carenza dei requisiti del datore di lavoro. Ha inoltre precisato che l’art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 limita il rilascio del permesso per attesa occupazione ai soli casi di interruzione di un precedente legittimo rapporto di lavoro e non può sopperire alla mancata conclusione del contratto di soggiorno per difetto dei requisiti in capo al datore di lavoro richiedente, né le circolari ministeriali del 2007 e del 2010 hanno introdotto ipotesi aggiuntive di autorizzazione al soggiorno, avendo mera natura interpretativa.
Il Tribunale ha infine escluso che potesse avere rilievo la documentazione, depositata tardivamente, volta a dimostrare la possibilità di assunzione da parte di un datore di lavoro diverso da quello che aveva richiesto il nulla osta. Tale produzione è stata ritenuta ininfluente ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, il quale ammette la valutazione dei soli elementi favorevoli sopraggiunti in corso di procedimento e formalmente rappresentati all’Amministrazione. L’ipotizzata assunzione da parte di un terzo soggetto è stata considerata un fatto successivo all’atto impugnato e, comunque, confliggente con il sistema delle quote di ingresso, in quanto consentirebbe l’elusione delle norme sui flussi e renderebbe difficoltosi i controlli sui nuovi datori di lavoro.
Nota della Redazione
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