Integrazione del contraddittorio ex artt. 28 e 51 cod. proc. amm. necessaria nei giudizi su concessioni demaniali plurisoggettive (TAR Basilicata n. 173/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrazione del contraddittorio, disposta ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm., è doverosa quando il giudizio di annullamento di un provvedimento amministrativo — quale l’approvazione di una graduatoria per il rilascio di una concessione demaniale marittima — sia instaurato senza la chiamata in giudizio di tutti i soggetti destinatari di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto impugnato. In tali ipotesi, il giudice adito dispone la notificazione del ricorso e dei relativi allegati ai controinteressati pretermessi, assegnando un termine perentorio per l’adempimento e riservando a successivo provvedimento la fissazione dell’udienza di prosecuzione. La misura assolve alla funzione di garantire il contraddittorio e l’effettività della tutela giurisdizionale, evitando che la decisione intervenga nei confronti di una platea soggettiva incompleta.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione dell’efficacia, la determinazione dirigenziale della Regione Basilicata recante l’approvazione della graduatoria definitiva relativa a un’istanza di concessione demaniale marittima nel Comune di Maratea. Unitamente all’atto di approvazione, la società ha gravato i quattordici verbali delle sedute della Commissione istruttoria, nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguente, resisi noti all’esito di un’istanza di accesso. Il ricorso è stato instaurato nei confronti della Regione Basilicata e della società risultata aggiudicataria all’esito della procedura selettiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, all’esame preliminare degli atti, ha rilevato che il provvedimento impugnato — concernente il rilascio di una concessione demaniale avente ad oggetto un’area portuale articolata su più particelle catastali e relativo specchio acqueo — risultava suscettibile di incidere sulla sfera giuridica di soggetti diversi da quelli evocati in giudizio. In particolare, l’approvazione della graduatoria definitiva coinvolgeva altri concorrenti risultati assegnatari nonché il Comune di Maratea, titolare di un interesse diretto alla gestione del demanio.
Il Collegio ha quindi ritenuto sussistente il presupposto per disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 51 cod. proc. amm., il quale impone al giudice di ordinare la chiamata in causa dei soggetti rispetto ai quali la decisione sarebbe suscettibile di produrre effetti diretti. La misura è stata adottata d’ufficio, conformemente alla consolidata giurisprudenza che qualifica il contraddittorio come principio fondamentale del processo amministrativo, da garantire in ogni stato e grado del giudizio.
Conseguentemente, il TAR ha assegnato alla parte ricorrente il termine del 15 maggio 2026 per la notificazione del ricorso e dei relativi allegati ai controinteressati pretermessi, e il successivo termine del 25 maggio 2026 per il deposito della prova dell’adempimento. La fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione della trattazione è stata riservata a un successivo provvedimento presidenziale, rimanendo impregiudicata ogni valutazione nel merito della controversia.
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Nota della Redazione
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