Giudicato cautelare e appello del PM: preclusione al riesame (Cass. pen. Sez. II n. 12430 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato cautelare che si consolida all’esito del procedimento incidentale di impugnazione copre tutte le questioni, di fatto e di diritto, dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali. Tale effetto preclusivo impedisce al giudice del riesame di riesaminare la medesima questione su impulso dell’Ufficio requirente, in assenza di un effettivo mutamento della situazione di riferimento. Il potere-dovere del tribunale di integrare il percorso giustificativo del provvedimento gravato non opera in caso di motivazione totalmente mancante o meramente apparente. La violazione del giudicato cautelare determina l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza che abbia irritualmente disposto la misura.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di custodia in carcere per la tentata estorsione e applicato gli arresti domiciliari per le lesioni. Avverso tale provvedimento erano state proposte due distinte impugnazioni: il Pubblico Ministero si doleva del mancato riconoscimento dell’elemento soggettivo dell’estorsione e dell’aggravante del metodo mafioso; la difesa censurava la carenza di motivazione sulla medesima circostanza.

Le due impugnazioni venivano trattate separatamente. Il Tribunale del riesame, pronunciandosi sulla sola istanza dell’indagato, annullò l’ordinanza per la lacuna motivazionale in tema di gravità indiziaria per l’aggravante mafiosa, revocando la misura. Con successiva ordinanza, il medesimo Tribunale, provvedendo sulla sola impugnazione dell’Ufficio requirente, applicò nuovamente gli arresti domiciliari per le lesioni, affermando la sussistenza del metodo mafioso. L’indagato ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 310 e 568, comma 4, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso e rileva una cesura della catena devolutiva. Le due impugnazioni erano state trattate senza un simultaneus processus, con la conseguenza che il secondo provvedimento del Tribunale non ha tenuto conto della preclusione endoprocessuale maturata nel frattempo.

Secondo la consolidata esegesi, il giudicato cautelare copre tutte le questioni, di fatto e di diritto, dedotte e decise, anche implicitamente, nel procedimento di impugnazione (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato; Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala; Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes). Questo effetto preclusivo è preordinato a evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di un’effettiva modifica della situazione di riferimento, e può essere superato solo da elementi di fatto nuovi (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, G.; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 13/01/2015, Femia).

Nel caso concreto, era già stata decisa, nel contraddittorio delle parti e con provvedimento non impugnato dalla Parte pubblica, la questione dell’implicito riconoscimento del metodo mafioso. Il Tribunale ha risolto la questione decisiva in assenza del minimo mutamento della situazione processuale, in violazione del giudicato cautelare.

La Corte ricorda inoltre che il giudice del riesame può in astratto integrare il percorso giustificativo del provvedimento gravato, ma tale potere-dovere non opera in caso di motivazione totalmente mancante o meramente apparente (Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl; Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Campanella). L’ordinanza viene così annullata senza rinvio, con cessazione di ogni vincolo cautelare e immediata rimessione in libertà, con gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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