Giudicato parziale e poteri del giudice del rinvio nella bancarotta (Cass. pen. Sez. I n. 23778 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio non può riesaminare le questioni già scrutinate dalla sentenza di annullamento e ritenute infondate o inammissibili, poiché su di esse si forma un giudicato parziale che preclude ogni nuova valutazione. Per parti della sentenza coperte dal giudicato devono intendersi non solo le statuizioni che concludono il giudizio su un capo di imputazione, ma anche gli aspetti di una stessa contestazione divenuti non più suscettibili di riesame. Ne consegue l’inammissibilità del richiamo all’estensione del giudizio di rinvio alle parti in connessione essenziale con quelle annullate. L’obbligo di motivazione sulla dosimetria sanzionatoria si attenua quando la pena base è contenuta entro i minimi edittali e gli aumenti per le aggravanti sono marginali, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati dal Tribunale per quattro distinte violazioni dell’art. 236, comma 2, l. fall., con l’aggravante di cui all’art. 219 l. fall. In parziale accoglimento dell’appello, la Corte territoriale aveva dichiarato non doversi procedere per uno dei capi e rideterminato la pena. La Corte di cassazione, in precedenza, aveva annullato senza rinvio limitatamente a un ulteriore capo per intervenuta prescrizione, rinviando a diversa Corte di appello per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rigetto nel resto dei ricorsi.
In esito al giudizio di rinvio, la Corte territoriale aveva rideterminato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione per ciascun imputato, con pene accessorie di durata triennale, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 28910 del 2019 e della Corte costituzionale n. 222 del 2018. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza del dictum di annullamento e vizi di motivazione sulle aggravanti e sulla quantificazione delle pene.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo relativo ai poteri del giudice del rinvio. I ricorrenti sostenevano che, caducato uno dei reati per prescrizione, le questioni sulle aggravanti e sulla qualificazione delle residue condotte dovessero essere riesaminate, trattandosi di parti in connessione essenziale con quella annullata. La Corte respinge la tesi: tali questioni erano già state espressamente valutate dalla sentenza di annullamento, che le aveva giudicate infondate o inammissibili, con conseguente formazione del giudicato parziale.
Il Collegio richiama il principio secondo cui per “parti” della sentenza su cui si forma il giudicato parziale devono intendersi le statuizioni aventi autonomia giuridico-concettuale, non solo quelle che concludono il giudizio in relazione a un determinato capo di imputazione, ma anche quelle che, nell’ambito della stessa contestazione, individuano aspetti non più riesaminabili. Sul punto sono citate Sez. V n. 19350 del 2021, Sez. III n. 18502 del 2014, Sez. IV n. 9114 del 1996 e Sez. I n. 11041 del 1995.
Nel merito, la Corte rileva che il giudice del rescindente aveva già accertato la sussistenza del nesso di causalità tra le sistematiche falsificazioni protrattesi per più anni e il dissesto, nonché la diversità tra le condotte contestate nei due capi residui. Quanto all’aggravante della pluralità di fatti di bancarotta, era stato ritenuto che essa non richiede la contestuale presenza di più fattispecie diverse, essendo sufficiente la reiterazione della condotta, secondo il principio di Sez. Un. n. 2109 del 2011 e Sez. V n. 16566 del 2010.
Infine, sulle censure relative alla quantificazione della pena e delle pene accessorie, la Corte le dichiara inammissibili per genericità. La Corte territoriale aveva indicato una pena base prossima al minimo edittale e aumenti molto contenuti per le aggravanti. In tale situazione l’obbligo di estesa motivazione si attenua, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. Il ricorso si risolve in una sollecitazione a un nuovo esercizio del potere discrezionale di commisurazione, riservato ai giudici del merito. I ricorsi sono pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.