Giudicato cautelare non copre le questioni solo deducibili (Cass. pen. Sez. IV n. 27326 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudicato cautelare, la preclusione endoprocessuale conseguente alle pronunzie emesse all’esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari ha portata più modesta di quella della cosa giudicata: è limitata allo stato degli atti e copre le sole questioni dedotte, esplicitamente o implicitamente, e quelle che con esse si pongano in rapporto di stretta derivazione logica. Restano estranee al perimetro della preclusione le questioni meramente deducibili ma non dedotte. Ne consegue che il giudice dell’appello cautelare, il quale dichiari inammissibile l’impugnazione assumendo che una questione sia ormai preclusa dall’esaurimento del riesame, senza verificare se essa fosse stata effettivamente dedotta in quella sede e se fosse sopravvenuta, fa cattivo governo dei principi in materia.
Il Fatto
L’indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per gravi indizi di partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico, ha chiesto alla Procura copia dei files di log generati dall’architettura server dedicata alle intercettazioni telematiche a mezzo captatore informatico. A fronte del diniego del pubblico ministero, la difesa ha proposto istanza di revoca della misura, deducendo la lesione del diritto di difesa e l’inutilizzabilità degli esiti captativi.
Il Gip ha rigettato l’istanza, ritenendo la richiesta di natura meramente esplorativa. L’appello cautelare è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale, sul rilievo che la questione, non proposta in sede di riesame, dovesse considerarsi coperta dal giudicato cautelare. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce i connotati del giudicato cautelare: esso impedisce la coltivazione di reiterate impugnazioni avverso provvedimenti cautelari, personali o reali, con cui si chieda un nuovo esame degli elementi posti a fondamento della misura, in assenza di una sostanziale modifica della situazione di riferimento. La preclusione opera allo stato degli atti ed è superabile solo se intervengano elementi nuovi che alterino il quadro definito.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la preclusione processuale conseguente alle pronunzie del riesame o dell’appello copre le questioni dedotte e decise, in via esplicita o implicita, e quelle in rapporto di stretta derivazione logica con le prime, mentre non si estende alle questioni meramente deducibili. Cita, in particolare, Sez. V n. 12745 del 06.12.2023 e Sez. VI n. 8900 del 16.01.2018.
Su queste basi la Corte censura la decisione impugnata. Il Tribunale non si è confrontato con il dato obiettivo che l’inutilizzabilità fisiologica delle intercettazioni non era stata dedotta nel procedimento di riesame e che la questione non poteva ritenersi implicitamente dedotta, pur poggiando la piattaforma indiziaria sugli esiti delle captazioni telematiche. Né ha considerato che la richiesta di copia dei files di log era stata avanzata in un momento successivo all’esaurimento del riesame.
Pertanto la questione doveva qualificarsi come deducibile e non dedotta, come tale estranea al perimetro del giudicato cautelare. L’ordinanza è annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’appello cautelare, con assorbimento del secondo motivo. Resta così non decisa, in questa sede, la questione di merito sul diritto della difesa all’accesso ai supporti materiali delle intercettazioni.
Nota della Redazione
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