Ricettazione e divieto di secondo giudizio (Cass. pen. Sez. II n. 21105 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’impugnazione che ometta di esaminare una questione ritualmente sottoposta dalla difesa con memoria o conclusioni scritte, e concernente il divieto di un secondo giudizio ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., non determina per ciò solo una nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Tuttavia, la mancata considerazione di una richiesta difensiva integra un vizio della motivazione, avuto riguardo alle questioni devolute con l’impugnazione. La questione è decisiva quando prospetta l’esistenza di una sentenza definitiva che ha accertato fatti potenzialmente non conciliabili con quelli oggetto del procedimento, poiché il delitto di ricettazione presuppone l’estraneità dell’imputato al reato presupposto. Ne segue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il Fatto

Con sentenza del 08.07.2025 la Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione del Tribunale di Rimini del 03.10.2018, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 648 cod. pen., ha condannato l’imputato alla pena di anni due di reclusione ed euro novecento di multa. Secondo i giudici di appello, l’imputato, consapevole della provenienza delittuosa, avrebbe ricevuto l’autovettura provento di furto e le targhe sottratte da altro veicolo; i giudici hanno invece escluso la responsabilità per il riciclaggio, in difetto di prova sulla sostituzione delle targhe.

Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. Il difensore aveva allegato alle conclusioni scritte innanzi alla Corte di appello la sentenza del Tribunale di Pesaro del 29.05.2017 e quella della Corte di appello di Ancona del 10.01.2019, irrevocabile dal 08.06.2019, dalle quali emergeva che il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei furti dell’auto e delle targhe, ossia degli stessi beni per i quali il procedimento in esame lo aveva ritenuto responsabile di ricettazione. Tale richiesta non era stata in alcun modo valutata dalla sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Dagli atti trasmessi, accessibili alla Suprema Corte essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., risulta confermato che il difensore aveva tempestivamente allegato alle conclusioni scritte la documentazione relativa alle due pronunce di merito, deducendo che da esse emergeva la responsabilità dell’odierno ricorrente per i furti dell’autovettura e delle targhe, coincidenti con i beni oggetto della contestata ricettazione.

La Corte territoriale ha quindi omesso di motivare su una questione rilevabile in ogni stato e grado del processo, che l’appellante aveva ritualmente sottoposto alla sua attenzione. Ha precisato il Collegio che l’omessa considerazione da parte del giudice dell’impugnazione di una memoria o di una richiesta difensiva non comporta, per ciò solo, una nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l’impugnazione, richiamando sul punto Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi.

Nel caso in esame la questione posta dalla difesa era decisiva. Essa prospettava una violazione del divieto di un secondo giudizio o comunque l’esistenza di una sentenza definitiva che aveva accertato fatti potenzialmente non conciliabili con quelli oggetto del procedimento. La Corte ha osservato che è pacifico che il delitto di ricettazione presuppone l’estraneità dell’imputato al reato presupposto. Su tale inconciliabilità la Corte territoriale aveva il dovere di prendere posizione e di motivare.

Il ricorso è stato pertanto accolto per le ragioni e nei limiti indicati. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che dovrà colmare le lacune motivazionali attenendosi ai principi di diritto affermati. Nulla sulle spese stante l’accoglimento dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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