Dichiarazione fraudolenta e prescrizione: termine massimo e computo degli atti interruttivi (Cass. pen. n. 29125/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 157 del 2019, la pena massima edittale è di sei anni, con la conseguenza che il termine ordinario di prescrizione, ai sensi dell’art. 157, comma 1, cod. pen., è di otto anni, e, in presenza di atti interruttivi, non può superare il limite massimo di dieci anni, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen..
Il reato di dichiarazione fraudolenta si configura anche quando le operazioni fatturate, pur essendo parzialmente reali, presentino un corrispettivo documentale superiore a quello effettivamente dovuto (c.d. inesistenza relativa o parziale), e la prova della fittizietà può essere desunta da elementi quali la sistematica retrocessione di somme ai soggetti riconducibili all’utilizzatore, la coincidenza temporale tra pagamenti e restituzioni, e l’assenza di una plausibile giustificazione economica per i flussi finanziari di ritorno.
Il dolo specifico del reato di dichiarazione fraudolenta, consistente nella finalità di evadere le imposte, può essere desunto da una pluralità di indici fattuali, quali la reiterazione delle condotte, la rilevanza degli importi, il ruolo formale di legale rappresentante con conseguenti obblighi dichiarativi, e il rapporto di coniugio con il beneficiario finale delle retrocessioni, senza che ciò integri una inammissibile responsabilità di posizione, purché la motivazione dia conto della consapevole partecipazione alla condotta fraudolenta.
Il Fatto
L’imputata, legale rappresentante di una s.r.l., era stata condannata in primo grado per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000), per avere indicato elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta 2011 e 2012. Il Tribunale di Matera aveva accertato l’esistenza di un collaudato meccanismo fraudolento, basato sulla registrazione di fatture emesse da diverse ditte fornitrici, seguite dalla sistematica retrocessione di cospicue somme di denaro, tramite assegni circolari, al coniuge dell’imputata, individuato come amministratore di fatto della società.
La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 17 ottobre 2025, confermava la condanna, rigettando l’eccezione di prescrizione e ritenendo provata la piena consapevolezza dell’imputata, in ragione della ripetitività del modus operandi e del rapporto di coniugio con l’amministratore di fatto. Avverso tale sentenza, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione e l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, relativi alla responsabilità penale. Ha ritenuto le censure generiche e reiterative di questioni già disattese dai giudici di merito, i quali avevano fornito una motivazione logica e puntuale, basata su elementi gravi, precisi e concordanti: la sistematica retrocessione di somme al coniuge dell’imputata, la coincidenza temporale tra pagamenti e restituzioni, e l’assenza di una plausibile giustificazione economica. La Corte ha escluso la contraddizione logica dedotta, precisando che la qualificazione delle operazioni come “parzialmente inesistenti” è pacificamente riconducibile all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, e che il dolo specifico era stato correttamente desunto da una pluralità di indici, non da un mero automatismo legato alla qualifica formale.
La Corte ha, invece, accolto il terzo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva errato nel computo del termine massimo di prescrizione. Per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 157 del 2019, la pena massima edittale per il reato contestato era di sei anni, con la conseguenza che il termine ordinario di prescrizione era di otto anni e, in presenza di atti interruttivi, non poteva superare il limite massimo di dieci anni. Considerando i periodi di sospensione, il termine massimo era spirato alla data del 9 gennaio 2025, anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. La Corte ha, pertanto, annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinto il reato per prescrizione.
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Nota della Redazione
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