Revisione: ammissibile la delibazione cartolare della decisività nella fase rescissoria (Cass. pen. Sez. I n. 5809 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, la corte di appello può rivalutare le condizioni di ammissibilità dell’istanza anche dopo l’instaurazione del giudizio di revisione, ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen., e respingerla senza assumere le prove in essa indicate. La fase rescissoria non deve necessariamente essere distinta da quella rescindente, ben potendo il giudice procedere, all’udienza fissata a norma dell’art. 636 cod. proc. pen., alla valutazione dei presupposti di ammissibilità ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente a quella delle prove nuove ai fini della decisione di merito. Anche in fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti, comprensiva del controllo sulla decisività e sulla non persuasività delle allegazioni. Il giudizio di inammissibilità deve fondarsi su una motivazione adeguata e non contraddittoria.

Il Fatto

Il condannato propone istanza di revisione avverso una sentenza di condanna divenuta definitiva, fondandola sull’audizione quale testimone del proprio fratello, mai ascoltato nel giudizio di cognizione. La corte di appello dichiara inammissibile la richiesta per difetto di novità e decisività della prova. La Cassazione annulla tale ordinanza, ritenendo erronea la valutazione sulla novità e la pronuncia de plano, e rinvia per il giudizio di revisione ad altra corte di appello.

Il giudice del rinvio, instaurato il giudizio, dichiara nuovamente inammissibile la richiesta in via preliminare, ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen., senza procedere all’audizione del teste, ritenendo la prova non decisiva ai sensi dell’art. 631 cod. proc. pen.. Avverso tale sentenza il condannato propone ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso. Il primo motivo è infondato: la fase rescindente non si era esaurita con la sentenza di annullamento. Quest’ultima ha rilevato l’erroneità della motivazione sulla non novità della prova, senza sostituirsi al giudice di merito nella valutazione circa la novità, l’affidabilità e la persuasività della stessa. La corte di appello conservava dunque il potere di valutare previamente l’ammissibilità dell’istanza.

La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di revisione, la fase rescissoria non deve necessariamente essere distinta da quella rescindente, potendo il giudice procedere, all’udienza dibattimentale fissata a norma dell’art. 636 cod. proc. pen., alla valutazione dei presupposti ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente a quella delle prove nuove ai fini del merito, ai sensi dell’art. 637 cod. proc. pen. (Sez. III n. 14955 del 14.02.2024). Nel medesimo senso le Sezioni Unite n. 18 del 10.12.1997 ammettono che l’inammissibilità sia dichiarata con sentenza dopo l’instaurazione del giudizio, potendo la corte rivalutare le condizioni di ammissibilità e respingere l’istanza senza assumere le prove.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La corte territoriale ha ritenuto la prova nuova ma non decisiva, in base a una delibazione cartolare. Nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti, comprensiva del controllo sui profili di non persuasività e incongruenza rilevabili in astratto (Sez. V n. 1969 del 20.11.2020). La sentenza di annullamento aveva censurato non la possibilità della delibazione cartolare, ma la motivazione che la sorreggeva, ritenuta contraddittoria.

Il terzo motivo è manifestamente infondato: la declaratoria non si fonda sulla non novità, ma sulla carenza di decisività. Il quarto è infondato: la comparazione tra prove nuove e prove poste a base della condanna esige una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa (Sez. V n. 7217 del 11.12.2018). La corte ha esaminato il portato dimostrativo della prova nuova in prospettiva rispetto alle prove cristallizzate, evidenziando il segmento dell’accadimento non percepito dal teste e valorizzando la testimonianza del terzo estraneo, nonché la tempistica delle dichiarazioni. La valutazione di attendibilità della persona offesa, già effettuata nel giudizio di cognizione, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione (Sez. III n. 23967 del 23.03.2023).

Il quinto motivo è infondato. In caso di inammissibilità dell’istanza di revisione va pronunciata condanna alle spese processuali (art. 558 cod. proc. pen.; Sez. I n. 1267 del 05.05.1989). Il dispositivo impugnato contiene la corretta condanna alle spese, ma nessuna menzione della somma alla Cassa delle Ammende, la cui statuizione ex art. 634 cod. proc. pen. è solo eventuale. L’accenno in motivazione è frutto di un refuso. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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