Sgravi contributivi agricoli: la prova dei conferimenti e la soccida monetizzata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10178 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni contributive per le cooperative agricole, il diritto allo sgravio contributivo previsto dall’art. 9, comma 5, legge n. 67/1988, come interpretato dall’art. 32, comma 7-ter, d.l. n. 69/2013, è subordinato alla provenienza del prodotto da zone di montagna o svantaggiate e riconosciuto in misura proporzionale alla quantità di prodotto conferito. Grava sul contribuente che invoca il beneficio l’onere della prova dell’effettività e dell’esatta consistenza dei conferimenti, da fornire in modo analitico a fronte delle contestazioni dell’ente previdenziale. La soccida monetizzata, incidendo esclusivamente sulle modalità di remunerazione del soccidario, non rileva ai fini dei requisiti, necessari e sufficienti, per il riconoscimento degli sgravi, che richiedono unicamente l’attività di allevamento in zone agevolate e il successivo conferimento del prodotto alla cooperativa.
Il Fatto
La società agricola cooperativa aveva opposto un avviso di addebito notificato dall’INPS, con cui l’ente previdenziale recuperava la contribuzione non versata per i trimestri I e II dell’anno 2015, avendo negato lo sgravio contributivo per i propri soci allevatori operanti in regime di soccida in zone svantaggiate. L’INPS contestava la congruità delle giornate lavorative dichiarate rispetto alla quantità di prodotto conferito e, in via incidentale, la spettanza del beneficio anche nell’ipotesi della c.d. soccida monetizzata.
Il Tribunale di Ravenna aveva accolto in parte l’opposizione, dichiarando non dovute le somme richieste sia per l’insussistenza della contestata incongruenza sia per la soccida monetizzata. La Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma, aveva accolto il gravame dell’INPS limitatamente alla congruità e al recupero della contribuzione, confermando invece la non debenza per la soccida monetizzata. Avverso tale sentenza la cooperativa proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva l’INPS con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, affermando che il quadro normativo, come risultante dall’interpretazione autentica dell’art. 32, comma 7-ter, d.l. n. 69/2013, richiede che il prodotto sia effettivamente coltivato o allevato dai soci in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Richiamando Corte cost. n. 49/2019, il Collegio ha evidenziato che rilievo dirimente è attribuito alla provenienza del prodotto da zone agevolate, sicché il beneficio non spetta per conferimenti non effettivi.
La Corte ha quindi valorizzato il principio, già affermato da Cass. n. 11764/2024, secondo cui l’onere della prova del diritto allo sgravio grava su chi lo invoca. Nella specie, l’INPS aveva effettuato analitiche contestazioni sull’effettività dei conferimenti, rilevando l’incongruenza tra il numero dei capi conferiti e la forza lavoro denunciata dai soci conferenti. La cooperativa, tuttavia, non aveva contrastato analiticamente tali allegazioni, né offerto prove in ricorso né in prima udienza, limitandosi a richiedere una C.T.U. valutata come sostitutiva dell’onere probatorio.
Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato, per la sussistenza di una motivazione non apparente, e in parte inammissibile, perché volto a ottenere un sindacato sull’apprezzamento degli elementi di prova riservato al giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la mancata ammissione della C.T.U. rientra nel potere discrezionale del giudice e non integra l’omesso esame di un fatto storico, specialmente in assenza di allegazioni e deduzioni in ricorso.
Quanto al ricorso incidentale dell’INPS, la Corte lo ha rigettato, conformemente a Cass. n. 32730/2025 e Cass. n. 34769/2025. La soccida monetizzata, che ricorre quando le parti pattuiscano la monetizzazione della percentuale di accrescimento spettante al soccidario in deroga all’art. 2178 cod. civ., incide esclusivamente sulle modalità di remunerazione e non sui fatti costitutivi della contribuzione. La Corte ha inoltre rilevato che l’INPS, con circolare n. 94 del 21 maggio 2025, ha invitato le Direzioni provinciali a riconsiderare le contestazioni riguardanti la soccida monetizzata, procedendo in autotutela all’annullamento o alla riforma dei provvedimenti di recupero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.