Giudicato di durata e retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria: no all’estensione automatica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3114 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti giuridici di durata, l’autorità del giudicato, pur esplicando efficacia anche per il tempo successivo alla sua emanazione, incontra un limite nel sopravvenire di elementi di discontinuità, in fatto o in diritto, che impediscono di considerare automaticamente vincolanti, per periodi successivi, gli accertamenti compiuti con la sentenza passata in giudicato. Tale limite ricorre quando la struttura della fattispecie richieda una valutazione ex novo, anno per anno, delle situazioni giuridiche interessate, come avviene per le voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria, quale la retribuzione di risultato, la cui attribuzione dipende da fondi determinati dalla contrattazione collettiva per ciascun anno e deve essere uniforme per tutti i lavoratori che concorrono al riparto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. La determinazione del fondo per la retribuzione di risultato, ex art. 61, comma 2, lettera a), del CCNL 5 dicembre 1996, si basa sulle “quote storiche” come originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384/1990, anche in attuazione degli accordi regionali vigenti prima dell’applicazione del citato art. 61.
Il Fatto
Una dirigente sanitaria non medico, in servizio presso l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato, il ricalcolo in senso più favorevole del fondo per la retribuzione di risultato per gli anni 2000-2007, in adesione al principio enunciato dalla Cassazione nel giudizio rescindente tra le stesse parti.
Avendo poi agito nuovamente per ottenere il medesimo effetto per il periodo 2013-2018, il giudice di primo grado rigettava la domanda, sul rilievo che spettasse alla contrattazione regionale determinare l’ammontare del premio. La Corte d’appello di Genova confermava il rigetto, escludendo l’efficacia automatica del giudicato formatosi per le annualità precedenti, trattandosi di rapporti di durata con profili di variabilità, e aderendo al successivo indirizzo della Cassazione in materia di calcolo del fondo, che valorizzava gli accordi regionali.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i due motivi del ricorso principale, entrambi volti a contestare il mancato riconoscimento degli effetti cd. “di durata” del giudicato e l’applicazione del criterio di calcolo del fondo basato sugli accordi regionali del 1992, anziché sulle “quote storiche” di cui al d.P.R. n. 384/1990.
La Corte premette che il sistema di finanziamento della retribuzione di risultato, delineato dagli artt. 61 e 62 del CCNL 5 dicembre 1996 e dalle successive edizioni, è basato su fondi annualmente determinati dalla contrattazione collettiva e consolidati nel tempo. Tale meccanismo, che richiede la fissazione di risorse e la loro ripartizione in base a obiettivi valutati anno per anno, è strutturalmente estraneo a quelle connotazioni di permanenza che sole giustificano l’operatività del giudicato nei rapporti di durata.
Richiamando i propri precedenti (tra cui Cass. n. 17223/2020), la Corte osserva che i principi sull’efficacia del giudicato per il futuro operano solo se esso riguardi effetti permanenti del rapporto, non quando emergano profili di discontinuità. Nel caso della retribuzione di risultato, la variabilità annuale dei presupposti determina una tale discontinuità. Inoltre, attribuire al giudicato formatosi per alcuni lavoratori un effetto anche sugli anni successivi determinerebbe una differenziazione dei fondi tra i dipendenti della stessa azienda, in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 e con il sistema unitario di riparto delle risorse.
Quanto al criterio di calcolo del fondo, la Corte rileva che, dopo la pronuncia su cui si era formato il giudicato inter partes, si è consolidato un orientamento uniforme, non più rimesso in discussione (es. Cass. n. 12426/2021), secondo cui per “quote storiche” di cui all’art. 61, comma 2, lettera a), del CCNL 1996 si intendono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell’applicazione della norma, come confermato dall’interpretazione autentica ad opera del CCNL del 12 luglio 2001.
Conseguentemente, la Corte rigetta entrambi i motivi del ricorso principale, ritenendo corretto l’operato della Corte territoriale. Disattende anche il ricorso incidentale dell’Azienda avverso la compensazione delle spese, giustificata dalla complessità e novità delle questioni, e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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