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Continuazione in esecuzione: una testimonianza già valutata nel processo non è un “elemento nuovo” (Cass. pen. Sez. I n. 13372 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, la preclusione del cd. giudicato esecutivo non opera quando la richiesta si fondi su elementi nuovi, di fatto o di diritto, sopravvenuti, ovvero su elementi preesistenti non esaminati, neppure implicitamente, nella decisione anteriore, mentre sussiste ove l’istanza si basi sui medesimi elementi o su una prova già valutata dal giudice della cognizione, la cui eventuale erronea o incompleta valutazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità di una nuova istanza di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva basata su una deposizione testimoniale già valutata nella sentenza del giudice di merito). (Rv. 289802-01)

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui il condannato chiedeva il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con due sentenze risalenti (associazione mafiosa, estorsione e omicidio, commessi tra il 1989 e il 1992, già unificati) e quelli oggetto di una sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 2019, irrevocabile nel 2021, relativa a un’associazione mafiosa operante dal 2014 e a reati connessi. Secondo il giudice, l’istanza era una mera riproposizione di una precedente richiesta, già rigettata nel 2024 con provvedimento divenuto definitivo dopo il rigetto del ricorso per cassazione.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: il giudice dell’esecuzione avrebbe ignorato un elemento nuovo, cioè le dichiarazioni rese da un ufficiale di polizia giudiziaria nel giudizio di appello del 2019, secondo cui il ricorrente avrebbe militato senza soluzione di continuità nella stessa consorteria mafiosa fin dai primi anni Novanta, nonostante i periodi di detenzione.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che la preclusione del giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise, non per quelle meramente deducibili (Sez. 1, n. 36547/2025; Sez. 1, n. 7877/2015). Il principio dell’art. 649 cod. proc. pen. vale anche in esecuzione, dove trova riscontro nell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che sanziona con l’inammissibilità la riproposizione di istanze basate sui «medesimi elementi». Le Sezioni Unite (n. 18288 del 2010) hanno chiarito che in esecuzione le richieste sono riproponibili, ma la preclusione, effetto conservativo di un accertamento rebus sic stantibus, filtra le istanze meramente dilatorie. La novità sussiste se si allegano fatti sopravvenuti oppure fatti pregressi non considerati nella decisione precedente; la verifica del repetita in idem richiede una comparazione tra le due richieste.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata, pur sintetica, aveva richiamato per relationem il precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione e la sentenza della Quinta Sezione che lo aveva confermato. Da questi emergeva che il sodalizio del 2014 era nato da un nuovo e autonomo patto criminale, in un settore (la raccolta della plastica e dei rifiuti speciali) trascurato dalle organizzazioni tradizionali; che la partecipazione all’associazione storica era cristallizzata in una contestazione «chiusa» al maggio 1992; che l’enorme divario temporale, aggravato dal lungo periodo di detenzione, non poteva essere «saldato» dal mero mancato distacco dall’associazione originaria; e che mancava ogni principio di prova di una preordinazione del nuovo gruppo fin dal 1990.

L’elemento indicato come novum non era né nuovo né valutabile autonomamente: le dichiarazioni del teste, rese nel giudizio di appello, erano un atto istruttorio già valutato dai giudici di merito, insieme agli altri elementi, e non potevano essere estrapolate dal complessivo materiale probatorio. Tale non è la singola deposizione confluita nella provvista probatoria di una sentenza, la cui eventuale errata valutazione andava fatta valere con l’impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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