Continuazione in esecuzione: la pena scende sotto i quattro anni ma l’ordine di carcerazione resta valido (Cass. pen. Sez. I n. 12822 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rideterminazione della pena “in executivis” entro i limiti di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivo all’inizio dell’esecuzione, non determina l’annullamento dell’ordine di esecuzione precedentemente emesso, né legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione, ormai esaurita e non più suscettibile di reviviscenza. (Rv. 289736-01)
Il Fatto
La Procura della Repubblica di Milano aveva emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per una pena complessiva superiore a quattro anni di reclusione, quindi fuori dai limiti che impongono la sospensione dell’ordine di carcerazione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Su istanza della difesa, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha poi riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze cumulate, rideterminando la pena da scontare al di sotto dei quattro anni, ma ha respinto la richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione, trattandosi di materia riservata al pubblico ministero. La Procura ha quindi emesso un nuovo ordine di esecuzione per la pena residua, di conferma del precedente.
La difesa ha proposto un nuovo incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., sostenendo che il secondo provvedimento fosse un ordine nuovo e autonomo, che avrebbe imposto al pubblico ministero di sospenderne l’efficacia per consentire al condannato di rivolgersi al Tribunale di sorveglianza. Dopo una prima declaratoria di inammissibilità, annullata dalla Cassazione, il giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, ha dichiarato la temporanea inefficacia dell’ordine di carcerazione e ha trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza per l’eventuale affidamento in prova ex art. 47, comma 3-bis, ord. pen. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione degli artt. 656, comma 5, e 663 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ha ritenuto il ricorso fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’annullamento dell’ordine di carcerazione da parte del giudice dell’esecuzione non può giustificarsi con il fatto che la pena, rideterminata per la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., sia scesa nei limiti dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. La rimodulazione della pena comporta soltanto l’obbligo di comunicare all’istituto di detenzione la nuova data di fine pena, ma non può avere effetto retroattivo sull’ordine legittimamente emesso, la cui esecuzione può essere sospesa solo a seguito dell’istanza di misure alternative rivolta alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282788-01; Sez. 1, n. 6359/2006, Rv. 233441-01).
La Corte ha chiarito che la fase relativa alla sospensione dell’esecuzione si consuma con l’emissione dell’ordine: la riduzione della pena esplica subito i suoi effetti e va comunicata agli organi competenti, ma, dipendendo da un fatto giuridico sopravvenuto, non può riaprire una fase ormai esaurita. La revisione di un ordine di esecuzione già emesso è possibile solo in presenza di un vizio genetico, come un errore di calcolo o uno scorretto computo della fungibilità o del presofferto, ipotesi qui insussistenti.
Il giudice del rinvio aveva inoltre «sovrinterpretato» la precedente sentenza rescindente della Cassazione, che si era limitata ad affermare che la seconda istanza della difesa non era una mera riproposizione della prima, perché riferita a un provvedimento cronologicamente successivo e arricchita di nuove richieste. Quell’ordine «nuovo» era in realtà una conferma del precedente, con funzione ricognitiva della pena rideterminata, tanto che non era seguito un nuovo cumulo ex art. 663 cod. proc. pen. La motivazione impugnata è stata giudicata contraddittoria e carente.
La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata (il dispositivo reca l’annullamento senza rinvio), enunciando il principio secondo cui la rideterminazione della pena entro i limiti dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., dopo l’inizio dell’esecuzione, comporta solo la comunicazione della nuova data di fine pena e non legittima la ripetizione della fase di sospensione.
Nota della Redazione
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