Associazione per traffico di droga di lieve entità: senza interrogatorio preventivo la custodia è nulla (Cass. pen. Sez. IV n. 14463 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, è causa di nullità a regime intermedio dell’ordinanza genetica, deducibile dinanzi al tribunale del riesame, la mancata effettuazione dell’interrogatorio preventivo di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei confronti dell’indagato per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, costituendo questo un’autonoma fattispecie di reato, non rientrante né direttamente, né per effetto del rinvio alle elencazioni contenute negli artt. 407, comma 2, lett. a) e 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., tra i casi rispetto ai quali, in presenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è possibile derogare all’espletamento dell’interrogatorio in via preventiva. (Rv. 289770-01)
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, quale promotore di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti di lieve entità e concorrente nei reati-scopo. Il Tribunale del riesame di Brescia ha rigettato l’istanza, escludendo la necessità dell’interrogatorio preventivo in ragione del rinvio operato dall’art. 74, comma 6, ai primi due commi dell’art. 416 cod. pen. e del fatto che per le posizioni apicali l’art. 380 cod. proc. pen. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza. Ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
Con il ricorso per cassazione l’indagato ha dedotto violazione degli artt. 291, 380 e 407 cod. proc. pen.: l’ipotesi dell’art. 74, comma 6, è un reato autonomo, che non rientra né direttamente né per rinvio tra i casi in cui è possibile omettere l’interrogatorio preventivo. Con un secondo motivo lamentava la disparità di trattamento rispetto al coindagato con analogo ruolo apicale e la contraddittorietà del giudizio sul pericolo di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo. Ha ricordato che la legge 9 agosto 2024, n. 114 ha dato portata generale al contraddittorio anticipato: quando non è necessario un intervento «a sorpresa», il giudice deve interrogare l’indagato prima di applicare la misura. L’obbligo è escluso in presenza delle esigenze di cui all’art. 274, lett. a) e b), cod. proc. pen.; in caso di solo pericolo di reiterazione (lett. c) l’obbligo resta, salvo che si proceda per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), o all’art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., o per gravi delitti commessi con armi o violenza personale. La violazione è sanzionata con la nullità dell’ordinanza genetica ex art. 292 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5548/2025, Rv. 287575-01).
Le Sezioni Unite (n. 34475 del 2011) hanno affermato la natura autonoma della fattispecie dell’art. 74, comma 6: il rinvio all’art. 416 cod. pen. è quoad factum e non solo quoad poenam, e la giurisprudenza successiva ha sottratto tale reato ai regimi più afflittivi previsti per l’art. 74 (art. 4-bis ord. pen., raddoppio della prescrizione, confisca allargata). Interpretare il richiamo dell’art. 407, comma 2, lett. a), n. 6, come esteso al comma 6 significherebbe attribuire a fatti di lieve entità un regime più severo di quello che il n. 7 riserva all’associazione comune solo se finalizzata a reati con arresto obbligatorio. Le deroghe alla regola dell’interrogatorio preventivo sono di stretta interpretazione, senza estensioni in malam partem (Sez. 2, n. 34223/2025, Rv. 288689-01).
Neppure il n. 7 dell’art. 407, comma 2, lett. a), soccorre: la lett. m) dell’art. 380, comma 2, riguarda la promozione di associazioni dirette a commettere i reati ivi elencati, e la lett. h) esclude espressamente le condotte dell’art. 73, comma 5, dall’arresto obbligatorio. L’omissione ha quindi integrato una nullità a regime intermedio, dedotta davanti al riesame, di natura genetica perché mancava un presupposto originario del potere cautelare. La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, con immediata cessazione degli effetti della misura e comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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