Motivazione apparente e antieconomicità della cessione di partecipazione (Cass. civ. Sez. V n. 3275 del 09.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che riformi l’accertamento tributario fondato sull’antieconomicità di una cessione di partecipazione sociale è affetta da motivazione apparente quando giustifichi la vendita sottocosto con mere allegazioni di parte, non suffragate da mezzi di prova e non valutate dal giudice. Il giudice del merito ha l’obbligo di esaminare gli elementi che depongono per l’antieconomicità dell’operazione e di motivare compiutamente sugli esiti di tale valutazione. Parimenti viziata è la decisione che non chiarisca le ragioni della ripresa a tassazione di una sopravvenienza passiva riferibile a un soggetto diverso dal contribuente, né quelle della ripresa di interessi passivi bancari. In presenza di tali carenze la sentenza è cassata con rinvio, anche in accoglimento del ricorso incidentale del contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società immobiliare un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, con cui, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, recuperava a tassazione costi non deducibili e, soprattutto, una minusvalenza patrimoniale di oltre dieci milioni di euro. Il rilievo riguardava la cessione di una partecipazione, acquistata un anno prima a un prezzo molto superiore e rivenduta a un valore drasticamente ridotto.
La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.T.P. di Lecce, che rigettava il ricorso. In appello la C.T.R. riformava in parte la decisione. Avverso i capi sfavorevoli l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia lamentava la violazione degli artt. 39 e 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, deducendo che la C.T.R. avesse aderito acriticamente alle argomentazioni dell’appello, secondo cui la minusvalenza era giustificata dal licenziamento di duemila dipendenti e dalle difficoltà finanziarie della società. Il motivo è fondato.
La Corte rileva che le censure investono soprattutto l’omessa considerazione degli elementi che deporrebbero per l’antieconomicità della vendita e del prezzo di cessione. Sul punto la C.T.R. omette di motivare congruamente: non è chiaro quale società fosse stata coinvolta nel licenziamento collettivo, né in cosa consistessero le difficoltà economiche della contribuente.
Il Collegio afferma un principio di metodo: non ci si può accontentare di mere allegazioni di parte, che devono essere suffragate da mezzi di prova. Il giudice d’appello aveva l’obbligo di valutarli e di motivare compiutamente sui relativi esiti.
Con il secondo motivo l’Agenzia censurava, ex art. 112 c.p.c., la mancata motivazione sulla contestazione di una sopravvenienza passiva. Anche tale motivo è fondato: la sentenza non spiega perché tra le sopravvenienze passive sia stata indicata una fattura relativa a prestazioni professionali rese nei confronti di un soggetto diverso dalla contribuente.
Infine, il ricorso incidentale della società, che denunciava la motivazione apparente del capo a sé sfavorevole, è esso pure fondato. Dalla sentenza non si comprende perché la minusvalenza fosse ripresa a tassazione solo ai fini Ires, né la ragione della ripresa degli interessi passivi bancari, con il fugace riferimento al conferimento d’azienda. La motivazione deve rendere intelligibili la fattispecie concreta, le richieste delle parti e le risposte del giudice rispetto al quadro normativo.
In accoglimento di entrambi i ricorsi la sentenza è cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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