Nel redditometro rileva la disponibilità del bene, non la titolarità; la prova spetta all’Ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 23152 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, sia nella formulazione antecedente che in quella successiva alle modifiche apportate dall’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, il presupposto della presunzione non è la titolarità giuridica del bene-indice, ma la sua concreta disponibilità, ossia la situazione fattuale che consente al soggetto di trarre dal bene utilità economiche. Ove la circostanza di fatto su cui si fonda la presunzione di spesa sia contestata in sede processuale, la prova della disponibilità del bene grava sull’Amministrazione finanziaria, mentre la mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio procedimentale non determina alcuna preclusione nella successiva fase processuale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2009, determinando sinteticamente il reddito sulla base del possesso di un’imbarcazione a vela di 22 metri, nella misura del 25%. Il contribuente, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, contestava il presupposto di fatto dell’accertamento, negando la comproprietà del natante.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Calabria, in riforma, accoglieva l’appello, ritenendo non dimostrata dall’Ufficio la comproprietà dell’imbarcazione. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il secondo motivo, con il quale l’Agenzia deduceva il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata. Il motivo è stato ritenuto infondato: richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e 8054/2014, la motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Nella specie, le ragioni della decisione risultavano comprensibili, fondandosi sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione.
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il punto nodale non fosse la prova della proprietà del bene, ma la sua disponibilità. La Corte ha accolto il motivo, ricostruendo la disciplina del c.d. “nuovo redditometro”. L’art. 38, nel testo novellato dal d.l. n. 78 del 2010, consente all’Ufficio di determinare sinteticamente il reddito sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta, essendo venuto meno il riferimento a “elementi e circostanze di fatto certi” richiesto dal testo previgente.
La Corte ha chiarito che, nella nuova formulazione, l’accertamento si fonda sui consumi e sulle spese sostenute, sicché la prova della titolarità di un diritto reale sul bene-indice non è determinante. Tale conclusione vale anche per il “vecchio redditometro”, basato sulla disponibilità di beni e servizi: come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11213/2011), la disponibilità del bene, per la sua valenza di significazione reddituale, prescinde dalla effettiva titolarità giuridica, rilevando la concreta situazione fattuale del potere del soggetto di trarre dal bene le utilità economiche.
Tuttavia, precisa la Corte, se l’Amministrazione collega le spese alla disponibilità di un’imbarcazione e la circostanza di fatto è contestata in giudizio, la prova di tale disponibilità resta a carico dell’Ufficio. Nel caso di specie, il giudice di appello aveva risolto la questione stabilendo che non era provata la comproprietà, senza considerare che il thema probandum era la spesa sostenuta per l’acquisto e il mantenimento del bene. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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