Giudicato esterno, difetto di motivazione e valore venale aree edificabili (Cass. civ. Sez. V n. 12634 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi su una sentenza che ha annullato un avviso di accertamento per difetto di motivazione non spiega efficacia ultrattiva rispetto ai periodi d’imposta successivi, riguardando la motivazione un requisito esterno al rapporto giuridico di imposizione e non un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente. L’eccezione di giudicato esterno è inammissibile ove il giudicato si sia formato nelle more del giudizio di appello senza tempestiva deduzione in quella sede, restando esperibile la revocazione ordinaria. In tema di ICI, l’obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem non riguarda le delibere consiliari comunali, atti generali a conoscibilità presunta. La delibera che predetermina per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili opera come mera fonte di presunzioni semplici, superabile da prova contraria.
Il Fatto
Il Comune di Salerno notificava a una contribuente un avviso di accertamento per il recupero dell’IMU dovuta per l’anno 2012, in relazione al possesso di un’area edificabile. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente l’impugnazione, rideterminando la base imponibile in misura inferiore al valore venale indicato dall’Ente. La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma, accoglieva l’appello del Comune e disattendeva quello della contribuente, confermando la stima comunale.
La contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo il giudicato esterno formatosi su precedenti pronunce relative ad altri periodi d’imposta, il difetto di motivazione dell’avviso, l’omessa allegazione della delibera e della relazione di stima, il vizio di motivazione apparente e l’omesso esame del vincolo idrogeologico gravante sui terreni.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale il tema dell’efficacia ultrattiva del giudicato. Richiamando le Sezioni Unite n. 13916 del 2006, si ribadisce che essa opera solo per gli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a più periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente. Tale carattere non può invece riconoscersi a elementi variabili da periodo a periodo, quali il valore venale delle aree edificabili.
Il giudicato invocato si era formato su una pronuncia che aveva rilevato il solo difetto di motivazione degli atti impositivi. La Corte chiarisce che la motivazione costituisce requisito esterno al rapporto giuridico di imposizione: il suo difetto lascia impregiudicato il rapporto tributario, la cui legittima emersione non è definitivamente preclusa. Da ciò l’inammissibilità del primo motivo, non essendo stata la relativa deduzione tempestivamente svolta davanti al giudice del gravame, con possibilità di revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ricorda che l’obbligo motivazionale dell’accertamento è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali. Il requisito di allegazione degli atti richiamati per relationem ex art. 7 della legge n. 212/2000 concerne solo gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili. Le delibere consiliari comunali, atti generali a pubblicità legale, non vi sono soggette perché la loro conoscibilità è presunta.
La Corte qualifica inoltre le delibere adottate ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997 come fonte di presunzioni hominis, supporti razionali offerti al giudice, superabili da prova contraria. Il giudice del gravame ha quindi correttamente disatteso l’eccezione di nullità.
Il quarto e quinto motivo sono infine respinti. La motivazione della sentenza impugnata dà conto delle ragioni del decisum, non integrando gli estremi della motivazione apparente elaborati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Quanto al vincolo idrogeologico, il giudice di merito ne ha tenuto conto, ascrivendone il rilievo al valore venale: il motivo si risolve in una riedizione di argomenti probatori estranei al sindacato di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.