Incendio propagato da immobile in custodia: responsabilità oggettiva e motivazione per relationem (Cass. civ. Sez. III n. 12629 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e non su una presunzione di colpa del custode. Essa può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, che appartiene alla categoria dei fatti giuridici, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo, rientranti nella categoria dei fatti umani e caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e dall’oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole. Il proprietario dell’immobile dal quale si sia propagato un incendio è responsabile dei danni causati ad altro immobile, senza che sia necessaria una indefettibile contiguità fisica tra l’immobile originante e quello danneggiato. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
Un incendio, sviluppatosi il 5 agosto 2009 in un immobile di proprietà di un privato, si propagava all’immobile confinante di proprietà di altro soggetto, cagionando danni. Il danneggiato agiva in giudizio per il risarcimento. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento di 29.950,00 euro, oltre interessi legali e spese di lite, riconoscendolo responsabile ex art. 2051 c.c.
La Corte d’appello rigettava il gravame del soccombente, confermando la responsabilità sulla base del verbale redatto dai Vigili del fuoco e delle risultanze della CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, dalle quali emergeva come causa più probabile dell’incendio un corto circuito nelle prese dell’impianto elettrico. Il convenuto ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denunciava nullità della sentenza per motivazione meramente apparente. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama il principio per cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. È consentito al giudice di appello motivare per relationem alla sentenza di primo grado, purché fornisca una risposta, pur sintetica, alle censure della parte soccombente. Nella specie, la Corte territoriale ha dato contezza del rigetto del motivo di appello sull’errata applicazione dell’art. 2051 c.c., evidenziando come fosse provata la causa più probabile dell’incendio e come il custode non avesse fornito la prova liberatoria.
Il secondo motivo, che deduceva l’errata applicazione dell’art. 2051 c.c. per mancata prova della derivazione causale del danno dalla res in custodia, è in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte ricorda che tale responsabilità ha natura oggettiva e che il proprietario dell’immobile originante l’incendio risponde dei danni arrecati all’immobile vicino, senza necessità di indefettibile contiguità fisica. La Corte d’appello ha accertato, secondo la regola del più probabile che non, che la causa dell’incendio era il corto circuito dell’impianto elettrico, escludendo cause alternative e la prova liberatoria. Le ulteriori doglianze, relative al caso fortuito o all’opera di terzi, sono inammissibili perché prospettano una ricostruzione della quaestio facti alternativa a quella accertata dal giudice del merito.
Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese del primo grado, è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., non sussistendo soccombenza reciproca nel caso di accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, secondo il richiamato orientamento delle Sezioni Unite n. 32061/2022.
Il quarto motivo, con cui si denunciava il vizio di travisamento della prova, è inammissibile. La Corte richiama il principio di diritto enunciato da Sezioni Unite n. 5792 del 5 marzo 2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il suo rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. La ricorrente, in contraddizione con le premesse della censura, ha reso evidente che il giudice di appello ha utilizzato proprio quell’informazione probatoria, in coerenza col relativo contenuto oggettivo.
Il ricorso è dunque rigettato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.
Nota della Redazione
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