Abuso del diritto e costituzione di società veicolo per Iva (Cass. civ. Sez. V n. 17257 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso del diritto in materia di Iva, tributo armonizzato, la condotta può ritenersi abusiva solo se l’operazione economica abbia quale elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, non operando il divieto quando essa possa spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio d’imposta. Incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova del disegno elusivo e della manipolazione degli schemi negoziali classici, mentre grava sul contribuente l’onere di dedurre e provare le giustificazioni economiche diverse dal mero risparmio tributario. La costituzione di una società interamente controllata per la realizzazione di opere di ristrutturazione che la controllante non avrebbe potuto eseguire per i limiti del proprio oggetto sociale integra una ragione economica e organizzativa non meramente ancillare al vantaggio fiscale, sicché la scelta non costituisce uso distorto di strumenti giuridici.
Il Fatto
In esito ad accertamento della Direzione Regionale della Liguria, l’Agenzia delle entrate rilevava che una società, per la realizzazione di opere di ristrutturazione di un compendio immobiliare ricevuto in subcomodato gratuito e destinato a struttura sanitaria, aveva costituito una seconda società, interamente controllata, cui l’immobile era stato concesso in sub-subcomodato. L’Ufficio riteneva che l’operazione integrasse un abuso del diritto, perché la controllante, svolgendo attività esente, non avrebbe potuto detrarre l’Iva, detrazione invece operata dalla controllata.
Per l’anno 2007 veniva emesso avviso di accertamento per indebita detrazione Iva, contestando altresì l’indebita detrazione e deduzione di costi non inerenti per la gestione dei contenziosi del Gruppo. Il ricorso della società era accolto dalla Commissione tributaria provinciale e la decisione era confermata in appello. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità ex art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c., per la genericità della contestazione. Esamina poi il secondo motivo, relativo alla dedotta motivazione apparente, e lo ritiene infondato: la CTR, pur sinteticamente, ha individuato una specifica ragione economica e organizzativa della scelta di costituire la controllata.
Il giudice d’appello ha considerato che l’attività non mirava esclusivamente, o in termini assolutamente prevalenti, a un risparmio fiscale, ma che tale esito si associava ad altra e più rilevante finalità economico-imprenditoriale. La censura, osserva la Corte, mira in realtà a contestare la sufficienza della motivazione, non più consentita.
Passando al terzo motivo, la Corte ricostruisce i principi in tema di abuso del diritto. Sottolinea che, trattandosi di tributo armonizzato, l’istituto trova fondamento diretto nell’ordinamento unionale e nella giurisprudenza della Corte di giustizia, richiamando le sentenze Halifax (C-255/02), SICES (C-155/13), Edward Cunnigs (C-251/16), Emsland-Strke (C-110/99) e Part Service (C-425/06). Individua l’elemento oggettivo e quello soggettivo della pratica abusiva, precisando che lo scopo essenziale deve essere quello di ottenere un indebito vantaggio fiscale, anche indirettamente non voluto dal sistema.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21221 del 2006; Cass. n. 33593 del 2019; Cass. n. 8487 del 2009; Cass. n. 653 del 2014), la Corte afferma che il risparmio è illecito solo quando rappresenti l’essenza dell’operazione, non potendo influire ragioni economiche meramente marginali o teoriche. Nel caso concreto, la CTR ha accertato una ragione economica e organizzativa non ancillare al vantaggio fiscale.
L’opera di ristrutturazione, ove svolta direttamente dalla controllante, avrebbe incontrato un limite obiettivo nell’oggetto sociale, che consentiva interventi solo sugli immobili con servizio socio-sanitario in atto. La Corte giudica razionale tale limitazione e convincente l’indicazione di evitare i rischi di impropria concentrazione di compiti in capo al medesimo soggetto. L’esito assorbe gli indici valorizzati dall’Agenzia, quali il finanziamento infruttifero e la mancanza di corrispettivo, che si ricompongono nella complessiva operazione economica. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per non avere l’Agenzia dimostrato la diversità delle ragioni di fatto tra i due gradi. Il primo motivo, relativo alla dedotta omessa pronuncia, è infine infondato, avendo la CTR statuito sull’unitario fondamento della ripresa. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Nota della Redazione
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