Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 3824 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente prima che la causa sia trattenuta in decisione, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il principio dispositivo che informa il processo amministrativo attribuisce alla parte la piena disponibilità dell’azione sino a quel momento. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto a pronunciare in conformità alla dichiarazione resa. Non viene in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024, chiedendone l’annullamento davanti al TAR Lazio.

Nel corso del giudizio, in data 24 dicembre 2025, è stata depositata al fascicolo di causa una dichiarazione sottoscritta personalmente dal ricorrente, con cui questi ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione proveniente da parte ricorrente, richiamando il principio dispositivo che governa il processo amministrativo. Su tale base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

Da ciò deriva, per il giudice, un obbligo di presa d’atto: egli non dispone del potere di procedere di ufficio, né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La pronuncia deve quindi conformarsi alla dichiarazione resa.

Il Collegio ha escluso che possa invocarsi una giurisdizione di tipo oggettivo, volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte che legittimi la prosecuzione del processo. A sostegno del principio richiama una pluralità di precedenti del Consiglio di Stato, da ultimo Consiglio di Stato n. 120 del 2023, oltre a Consiglio di Stato n. 7816 del 2022, n. 4031 del 2022, n. 1781 del 2022 e n. 968 del 2022.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della mancata opposizione delle controparti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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