Canone unico assorbe gli oneri pubblicitari e l’archiviazione è illegittima (TAR Umbria n. 353 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dall’art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160/2019, assorbe in un unico prelievo tutti i canoni, le imposte e le tasse precedentemente vigenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed esposizione pubblicitaria. Ne consegue che l’amministrazione non può pretendere dal titolare di impianti pubblicitari il pagamento di un onere concessorio confluito nel canone unico, né può archiviare l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione fondandosi esclusivamente sul mancato adempimento di tale onere non più dovuto. L’archiviazione così motivata è illegittima per violazione e falsa applicazione della disciplina del canone unico e per difetto di istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto al Comune il rinnovo delle autorizzazioni all’installazione di alcuni cartelli pubblicitari nel territorio comunale. L’amministrazione ha riscontrato la richiesta con una domanda di integrazione documentale, comprensiva dell’attestazione di pagamento del “canone concessorio”. Non essendo intervenuta l’integrazione, il Comune ha concluso i procedimenti con l’archiviazione delle domande di rinnovo.
La società ha contestato la pretesa, sostenendo che il documento richiesto non fosse dovuto: il canone unico, introdotto dalla legge di bilancio n. 160/2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ha sostituito i prelievi preesistenti, compreso ogni canone ricognitorio o concessorio comunale, ed era stato regolarmente corrisposto. Non essendo intervenuta l’autotutela, la società ha impugnato l’archiviazione dinanzi al TAR Umbria, lamentando violazione della disciplina del canone unico, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, nonché violazione dei principi di buona fede e collaborazione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della permanenza dell’interesse alla decisione nel merito. Il Comune aveva sospeso il procedimento in attesa dell’espletamento di una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione degli spazi pubblicitari. Tale sospensione, osserva il Tribunale, appare ormai superata per effetto della successiva disciplina comunale, che ha introdotto un regime transitorio prorogato e ha ammesso la gestione dei rinnovi mediante accordi sostitutivi di provvedimento ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990. Da qui la perdurante attualità dell’interesse della ricorrente a una valutazione legittima della propria istanza.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la portata della riforma. Dalla lettura sistematica delle norme introdotte dall’art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160/2019, emerge che il legislatore, in una prospettiva di semplificazione, ha unificato in un unico e unitario canone tutti i canoni, le imposte e le tasse precedentemente vigenti, ciascuno con presupposti distinti e facenti capo a enti diversi.
Su questa base il Collegio rileva che l’archiviazione impugnata era esclusivamente motivata con riferimento al mancato adempimento di un onere che, per effetto della riforma, non risultava più dovuto, essendo stato assorbito nel canone unico patrimoniale che la ricorrente assume di aver debitamente corrisposto.
L’accoglimento del ricorso consegue a tale rilievo. Il Tribunale annulla il provvedimento impugnato e lascia impregiudicata ogni ulteriore questione in ordine ai rapporti concessori, autorizzatori e patrimoniali esistenti tra le parti. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società ricorrente.
Nota della Redazione
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