Giudicato esterno sul pluviale condominiale e azione negatoria (Cass. civ. Sez. II n. 7555 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità, che può accertarne direttamente esistenza e portata con cognizione piena, essendo il giudicato assimilabile agli elementi normativi e non agli apprezzamenti di fatto. I limiti oggettivi del giudicato sono segnati dal petitum mediato e dalla causa petendi, a prescindere dal tipo di sentenza adottato. Il solo mutamento della prospettazione giuridica della domanda, restando invariato il fatto costitutivo della pretesa, non è sufficiente a rendere diverse le domande. L’accertamento esplicito sulla titolarità condominiale del muro ove corre il pluviale, premessa logica indispensabile delle sentenze definitive, è idoneo a integrare il giudicato ed è coperto dall’autorità della cosa giudicata, in quanto attiene direttamente alla causa petendi. Anche la sentenza che dichiari prescritto un diritto è idonea a formare giudicato sulla titolarità del rapporto controverso, ove tale accertamento la accompagni.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appartamento al quarto piano di uno stabile condominiale, ha esperito actio negatoria ex art. 949 cod. civ. nei confronti dei condòmini, chiedendo accertarsi l’insussistenza di una servitù di condotta d’acqua piovana sulla propria proprietà. Un discendente della grondaia condominiale, anziché avere andamento rettilineo, curvava all’altezza del suo balcone e lo attraversava sopra la portafinestra.
In un precedente giudizio, sul cui rigetto è sceso il giudicato, il ricorrente aveva convenuto il Condominio. Il Pretore aveva qualificato la domanda come azione di risarcimento del danno in forma specifica e l’aveva respinta per maturata prescrizione, rilievo confermato in appello. Nel presente giudizio il Tribunale ha accolto l’eccezione di giudicato esterno; la Corte d’Appello ha confermato, riconoscendo il giudicato nonostante una diversa lettura della prima decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 226 del 2001 e n. 24664 del 2007: giudicato interno ed esterno hanno pari autorità, il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio ed è assimilabile agli elementi normativi, con la conseguenza che il giudice di legittimità può direttamente interpretarne il contenuto, indipendentemente dalla lettura del giudice di merito.
Quanto al profilo soggettivo, la Corte osserva che la ratio della sentenza impugnata — l’irrilevanza della distinzione tra Condominio e singoli condòmini — non è stata attinta da censura specifica. Il principio è conforme alla giurisprudenza secondo cui il giudicato formatosi in un giudizio cui sia stata parte l’amministratore fa stato anche nei confronti dei singoli condòmini, essendo il condominio ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta.
Quanto al profilo oggettivo, i limiti del giudicato esterno sono segnati dal petitum mediato e dalla causa petendi, che consiste nel fatto e nella situazione giuridica posti a fondamento del diritto, non nella norma applicata dal giudice. Dall’esame diretto delle sentenze del Pretore e del Tribunale risulta che il Pretore aveva escluso l’invasione della proprietà esclusiva, rilevando che il discendente corre sul muro perimetrale, di proprietà comune, il cui uso rientra nel normale godimento del bene comune.
Le due domande presentano dunque corrispondenza di elementi costitutivi: identica causa petendi (dedotta illecita invasione con la posa del pluviale) e identico petitum (rimozione della condotta). Il mutamento di prospettazione giuridica non rende diverse le domande. L’accertamento sulla titolarità condominiale dello spazio è premessa logica indispensabile delle sentenze definitive e spiega efficacia preclusiva rispetto all’actio negatoria qui esperita.
Ne segue il rigetto delle censure sulla prescrittibilità dell’actio negatoria e sull’omessa pronuncia: la Corte di merito si è limitata a prendere atto della preclusione da giudicato esterno, a prescindere da valutazioni sull’esattezza del precedente. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato.
Nota della Redazione
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