Giudicato esterno sulla qualificazione della pretesa retributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14265 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi sul fatto costitutivo delle pretese creditorie azionate dal lavoratore — costituito dall’accertamento di illegittimità della cessione di ramo d’azienda e dall’ordine di ripristino del rapporto — non si estende alla qualificazione giuridica delle singole pretese, che dipende dal fatto, variabile e diverso, della protrazione dell’inadempimento datoriale all’ordine di ripristino. Una volta accertata in via definitiva l’illegittimità della cessione, il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva, qualora abbia rifiutato senza giustificazione la prestazione offerta. Le somme pretese successivamente alla statuizione giudiziale e all’offerta delle energie lavorative hanno dunque natura retributiva e non risarcitoria, con conseguente inoperatività del giudicato sulla qualificazione formatosi in giudizi relativi a periodi diversi.

Il Fatto

Il lavoratore aveva chiesto la condanna della società al pagamento della somma lorda di € 104.831,48 a titolo di retribuzioni non percepite nel periodo compreso tra la costituzione in mora della datrice di lavoro e la formale riassunzione, in ragione del mancato adempimento all’obbligo di ripristino del rapporto. La declaratoria di illegittimità del trasferimento del ramo di azienda cui era addetto era intervenuta con sentenza del Tribunale di Roma n. 4793/2007, confermata in appello e divenuta definitiva.

Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Roma aveva respinto l’impugnazione, ravvisando un giudicato esterno sulla qualificazione giuridica della pretesa creditoria, formatosi in giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi relativi a periodi lavorativi successivi e idoneo a vincolare anche i periodi anteriori. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.: il ricorrente sostiene che la Corte di merito abbia errato nel ritenere intervenuta tra le parti una sentenza che avrebbe statuito in via definitiva la natura risarcitoria dell’obbligazione, pur riferendosi a periodi temporali diversi. Il secondo motivo, subordinato, deduce violazione degli artt. 1206 e 1217 c.c. e l’incompatibilità del principio applicato con l’effettività della giurisdizione.

La Corte dichiara fondato il primo motivo e assorbito il secondo, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità e rinviando alle motivazioni di Cass. n. 6668/2023 e Cass. n. 30091/2023 ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Il percorso muove dalla sentenza Sezioni Unite n. 2990/2018, che traendo spunto da Corte cost. n. 303/2011 ha superato la regola sinallagmatica della corrispettività mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa.

Ne deriva che il datore di lavoro il quale, nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisca i rapporti di lavoro senza giustificato motivo, deve sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione corrispettiva, sebbene offerta. Per il periodo successivo alla pronuncia che individua l’effettivo titolare del rapporto — inclusa l’ipotesi di illegittimità della cessione correlata al trasferimento di ramo d’azienda — l’obbligo di riammissione e di corresponsione delle retribuzioni è indefettibile.

La Corte consolida altresì il principio per cui, in caso di cessione di ramo d’azienda, ove sia giudizialmente accertata l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario che abbia utilizzato la prestazione non produce effetto estintivo dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti senza giustificazione la controprestazione lavorativa.

Quanto al giudicato, la Corte sottolinea che l’interpretazione enunciata in sede nomofilattica ha vocazione di stabilità, accentuata dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e del 2009 (art. 360-bis, n. 1, c.p.c.), come rilevato da Cass. Sez. Un. n. 15144/2011 e da Cass. Sez. Un. n. 10864/2011. Nel caso concreto il giudicato esterno si è formato sul fatto costitutivo delle pretese tempo per tempo azionate, non sulla loro qualificazione, dipendente dalla protrazione dell’inadempimento. Escluso il giudicato sulla qualificazione, il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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