Motivazione incongrua e omessa pronuncia sul devolutum: spese compensate senza ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 34677 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che, investita esclusivamente della regolamentazione delle spese di lite, motivi l’accoglimento su ragioni inerenti al merito della controversia, non oggetto di impugnazione, e ometta di pronunciarsi sul thema devolutum, è affetta da motivazione incongrua e contraddittoria e da omessa pronuncia. Integra, altresì, vizio di motivazione l’accoglimento del gravame con formula generica di “riforma della sentenza impugnata”, che non specifichi in cosa consista l’accoglimento né indichi le ragioni della compensazione delle spese. Ne consegue la cassazione con rinvio, in diversa composizione, perché il giudice del merito proceda a nuovo giudizio e liquidi le spese del primo grado.

Il Fatto

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la quale era stato accolto il ricorso contro un’intimazione di pagamento e la relativa cartella, avente ad oggetto tassa auto per l’anno di imposta 2013, ma erano state compensate le spese di lite.

Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, dolendosi del fatto che il giudice di appello, pur investito della sola questione relativa alle spese, avesse motivato sul merito della controversia, senza nulla dire sul thema devolutum. La Regione Lazio non si costituiva, rimanendo intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso fondato, esaminando congiuntamente i due motivi per la correlazione delle questioni prospettate. Con il primo il ricorrente aveva denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, comma 2, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello compensato le spese nonostante l’accoglimento dell’appello, senza esplicitare le ragioni di tale statuizione, incompatibile con i motivi dell’impugnazione. Con il secondo aveva dedotto, ai sensi della medesima norma, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia sul devolutum.

Nel merito, la Corte rileva che il giudice di secondo grado, pur avendo dato atto, nella parte descrittiva, che l’appello aveva ad oggetto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, ha poi motivato l’accoglimento del gravame su ragioni inerenti al merito della controversia e non al devolutum. La sentenza impugnata risulta, sul punto, espressamente richiamata a pagina 2.

Inoltre, il giudice di appello ha accolto il gravame, in dispositivo, con la “riforma della sentenza impugnata”, senza specificare in cosa consistesse l’accoglimento e senza liquidare le spese del primo grado, limitandosi ad aggiungere le parole “spese compensate”, con ogni probabilità riferite al solo giudizio di secondo grado, senza alcuna indicazione delle ragioni che avevano ispirato tale determinazione nei motivi della decisione.

La Corte conclude che, oltre a una motivazione oggettivamente incongrua, inconferente e contraddittoria — corretta nel delimitare l’ambito della questione devoluta e incomprensibile nel motivare su temi non impugnati — il giudice di appello ha sostanzialmente omesso di pronunciare sul motivo di gravame, incentrato esclusivamente sulla contestata compensazione delle spese di lite.

Il ricorso è stato pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, oltre a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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