Giudicato esterno sopravvenuto deducibile nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 16824 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, il divieto per le parti di formulare nuove conclusioni e di proporre domande ed eccezioni nuove, stabilito dall’art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., trova deroga allorché si faccia valere la sopravvenuta formazione di un giudicato esterno. Questo, facendo stato ad ogni effetto tra le parti, deve essere preso in considerazione dal giudice del rinvio se è intervenuto — come fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa azionata — in un momento successivo a quello della sua possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali.

Il Fatto

La vicenda muove da un contratto preliminare con cui si conveniva la cessione di un terreno dietro corrispettivo in parte costituito dalla costruzione di un appartamento da parte della promissaria. Il terreno era stato trasferito definitivamente, ma il contratto restava inadempiuto quanto all’unità immobiliare da costruire.

La Corte d’appello di Venezia, in sede di rinvio, condannò la società promissaria al risarcimento del danno. La decisione di rinvio riteneva irrilevanti gli effetti della sentenza del Tribunale di Padova che aveva dichiarato la falsità della sottoscrizione apposta al preliminare, sul presupposto che la precedente pronuncia di legittimità avesse implicitamente confermato la validità del contratto. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi.

La Motivazione della Corte

I primi otto motivi censurano la decisione nella parte in cui ha riconosciuto l’irrilevanza della sentenza che ha dichiarato la falsità della sottoscrizione apposta al preliminare dal legale rappresentante della società. Con il primo motivo si contesta che la sentenza di cassazione abbia attribuito un significato diverso da quello effettivo alla precedente pronuncia, non sussistendo alcun giudicato implicito sulla validità del preliminare.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il giudice di legittimità, nel rinviare, aveva semmai lasciato aperta la possibilità di far valere il giudicato nel giudizio di rinvio. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei motivi dal secondo all’ottavo, che pongono la medesima questione sotto profili diversi e subordinati.

Il principio applicato è quello per cui, nel giudizio di rinvio, il divieto di introdurre nuove conclusioni, domande ed eccezioni cede di fronte alla sopravvenuta formazione di un giudicato esterno. La Corte richiama a sostegno Cass. n. 17690/2011, Cass. n. 7301/2013 e Cass. n. 2411/2016. Il giudicato sopravvenuto, facendo stato ad ogni effetto tra le parti, deve essere considerato dal giudice del rinvio quando sia intervenuto in un momento successivo alla sua possibile allegazione nelle fasi processuali precedenti.

La Corte d’appello non si è attenuta a tale principio, poiché nella specie si trattava di giudicato sopravvenuto. La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese. Restano assorbiti il nono motivo, sulle spese, e il decimo, sulla liquidazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *