La vittoria integrale in appello esclude la compensazione delle spese per ragioni non eccezionali (Cass. civ. Sez. 2 n. 2583 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che riformi integralmente la sentenza di primo grado è tenuto a liquidare le spese processuali secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, e non ai singoli gradi dello stesso. La compensazione delle spese ex art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 132/2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, è ammessa solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, la cui motivazione non può essere illogica o erronea. Non integrano tali ragioni l’autodifesa della parte vittoriosa, la contumacia della parte soccombente, la necessità di emendare una svista del primo giudice, la mancata composizione stragiudiziale della lite o la richiesta di liquidazione di un importo eccessivo.
Il Fatto
Un avvocato, dopo aver ottenuto dal giudice di pace la condanna della propria assistita al pagamento di un compenso professionale, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sugli interessi, ritenuti dovuti nella misura moratoria. Il Tribunale di Bologna accoglieva il gravame, riformando la sentenza, ma compensava integralmente le spese del grado, valorizzando la circostanza che l’appellante si fosse difeso in proprio, la contumacia dell’appellata e l’assenza di un tentativo di accordo stragiudiziale. Avverso tale decisione, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, scrutinati congiuntamente i motivi in quanto connessi, ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata sotto un duplice profilo. Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ribadito il principio per cui il giudice dell’impugnazione che riformi la sentenza di primo grado deve liquidare le spese in base all’esito globale del giudizio, citando i precedenti di Cass. n. 16645 del 2025 e Cass. n. 15506 del 2018. Il Tribunale, pur avendo accolto l’appello, aveva liquidato solo le spese del grado senza considerare l’esito complessivo della lite.
Quanto alla compensazione, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., come novellato, le “gravi ed eccezionali ragioni” devono essere specificamente indicate e non possono essere illogiche o erronee, pena la configurabilità di una violazione di legge denunciabile in sede di legittimità, secondo l’orientamento di Cass. n. 14036 del 2024 e Cass. n. 9977 del 2019.
Nella fattispecie, nessuna delle ragioni addotte dal giudice di merito è stata ritenuta idonea. L’autodifesa ex art. 86 c.p.c. non preclude la liquidazione dei compensi in favore della parte totalmente vittoriosa; la contumacia della soccombente non può certo avvantaggiarla; la necessità di correggere una svista del primo giudice è circostanza fisiologica del giudizio di impugnazione; la mancata proposta conciliativa rileva solo ai sensi dell’art. 91 c.p.c., in caso di rifiuto senza giustificato motivo; la richiesta di un importo eccessivo è, infine, irrilevante, spettando comunque al giudice la determinazione delle spese.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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