Operazioni soggettivamente inesistenti e favor rei sulle sanzioni tributarie (Cass. civ. Sez. V n. 9896 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrandone la conoscibilità o la conoscenza in base a elementi oggettivi e specifici. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti. Il diritto alla detrazione non sorge in presenza di operazioni fittizie, non contrastando tale esclusione con il principio di neutralità fiscale. In tema di sanzioni, le modifiche del d.lgs. n. 158 del 2015 non operano in maniera generalizzata in favor rei, ma la riduzione è deducibile in legittimità solo con specifici riferimenti al caso concreto.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale di constatazione, recuperava a imposizione ai fini IVA costi ritenuti indeducibili e indebitamente detratti per l’anno di imposta 2006, nel quadro di operazioni inesistenti. La società contribuente impugnava l’atto e otteneva ragione in primo grado: il giudice provinciale valorizzava i pagamenti di IVA effettuati dal fornitore, ritenuto dall’Agenzia una cartiera, e l’archiviazione del procedimento penale.
In appello la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’impugnazione dell’ufficio, superando l’eccezione di decadenza e ritenendo erronea l’applicazione del canone di riparto dell’onere della prova, trattandosi di operazioni soggettivamente, e non oggettivamente, inesistenti. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il canone di riparto dell’onere probatorio. L’Amministrazione deve dimostrare la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità, da parte del destinatario, dell’inserimento dell’operazione in una evasione d’imposta. Solo assolto tale onere, sul contribuente grava la prova di aver usato la diligenza massima esigibile, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità (richiamate Cass. Sez. V n. 9851 del 2018 e Cass. Sez. V n. 27555 del 2018).
Il primo e il secondo motivo, incentrati sulla pretesa nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono respinti. La Corte chiarisce che il canone opera tra domanda giudiziale e sentenza, non tra atto impositivo e decisione: l’appello dell’ufficio aveva correttamente qualificato le operazioni come soggettivamente inesistenti, e il giudice del merito ha individuato il corretto criterio probatorio in linea con la giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla decadenza, la Corte ribadisce che i termini degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato, quand’anche la denuncia sia archiviata o tardiva, senza che incidano le modifiche della legge n. 208 del 2015 per gli avvisi già notificati (richiamate Cass. Sez. V n. 16728 del 2016 e Cass. Sez. V n. 26037 del 2016). Infondata è anche la censura di motivazione apparente, poiché la sentenza ha espresso una ratio decidendi comprensibile e ancorata al quadro istruttorio.
Il diritto alla detrazione resta escluso: la fittizietà delle operazioni ne impedisce l’insorgenza, in continuità con Cass. Sez. V n. 28263 del 2020, senza violazione del principio di neutralità fiscale. I motivi sesto, settimo e ottavo non trovano ingresso, essendo l’apprezzamento dei fatti e delle prove sottratto al sindacato di legittimità.
È invece fondato il nono motivo, relativo alle sanzioni: la ricorrente ha fornito adeguati riferimenti al caso concreto, con il contenuto dell’avviso e un conteggio alternativo della riduzione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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