Motivazione apparente nella conferma dell’atto di recupero per visto di conformità invalido (Cass. civ. Sez. 5 n. 18071 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è apparente e il provvedimento è nullo per error in procedendo quando, pur essendo graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarle con ipotetiche congetture. Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé e risultante dal testo della sentenza impugnata. Costituisce motivazione apparente l’affermazione apodittica che una norma sia “chiara”, laddove il giudice non abbia indicato quale sia la disposizione di riferimento e il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un atto di recupero, relativo al secondo e terzo trimestre dell’anno 2017, con cui recuperava a tassazione un credito IVA utilizzato in compensazione orizzontale ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. L’atto si basava sulla circostanza che il visto di conformità era stato apposto da un professionista cancellato dall’elenco dei soggetti abilitati di cui all’art. 21 del d.m. n. 164 del 1999.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo la violazione meramente formale e insussistente un danno erariale. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, invece, accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria, rilevando che la società non poteva essere in buona fede, avendo già ricevuto in precedenza un altro atto di recupero per analoghe violazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il primo motivo di ricorso, con cui la società deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, essendosi la Corte territoriale limitata ad asserire che “la norma è chiara” senza spiegare l’iter logico-giuridico seguito. Il motivo è ritenuto fondato.
La Corte richiama il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 16159 del 2018, secondo cui la motivazione è apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione. Successivamente, rammenta che, alla luce della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia che attiene all’esistenza della motivazione in sé, nelle forme della mancanza assoluta di motivi, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte rileva che il tema devoluto al giudice di appello concerneva la detraibilità di un credito IVA sussistente ma privo del requisito del visto di conformità, apposto da soggetto non abilitato. I giudici di seconde cure si sono limitati a dichiarare che “la norma è chiara”, senza indicare quale norma di riferimento fosse applicabile e quale disciplina da essa si deducesse.
Tale affermazione è del tutto apodittica: il vuoto motivazionale non può essere colmato dalle considerazioni sulla buona fede della società, che risultano irrilevanti rispetto alle tesi giuridiche contrapposte. La Corte conclude che la sentenza impugnata non reca una spiegazione chiara ed esaustiva delle ragioni dell’accoglimento dell’appello, sicché il decisum non raggiunge la soglia del minimo costituzionale.
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Nota della Redazione
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