Funzioni dirigenziali di fatto e onere di allegazione nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15364 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego, la domanda di riconoscimento di funzioni dirigenziali svolte di fatto e delle connesse differenze retributive esige una puntuale allegazione delle concrete mansioni espletate e dei tratti differenziali rispetto alla qualifica rivestita. Il mero richiamo alla veste di “reggente de facto” del servizio, in presenza di un incarico formale di posizione organizzativa, non integra la prova dei fatti costitutivi del diritto. L’accertamento della condotta di non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c. è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto od apparenza di motivazione. L’interpretazione del provvedimento amministrativo costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, salvo violazione dei canoni di ermeneutica legale o motivazione illogica.
Il Fatto
Un funzionario della Regione Campania, inquadrato in categoria D, aveva chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento dirigenziale per i periodi in cui aveva sostenuto di aver svolto, senza formale investitura, le funzioni di responsabile del servizio “difesa del suolo”, rimasto vacante. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda, limitata alle differenze retributive, ritenendo non provate le superiori mansioni. La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la decisione, rilevando la genericità delle allegazioni del lavoratore e la riconducibilità delle funzioni alla posizione organizzativa attribuitagli.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i cinque motivi di ricorso, incentrati sulla violazione del principio di non contestazione, sull’onere di allegazione e sulla valutazione delle prove.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile la censura di ultrapetizione, osservando che la Corte territoriale non si era sostituita alle parti ma aveva accertato che il lavoratore, negli atti prodotti, risultava funzionario responsabile di posizione organizzativa di unità complessa dal 1999, funzione ad tempus di alta responsabilità che non determina un mutamento di profilo professionale.
Quanto all’onere di allegazione, la Suprema Corte ha precisato che la censura di violazione dell’art. 414 c.p.c. si risolveva nella richiesta di un riesame di merito, essendo stato accertato che le mansioni allegate non erano riconducibili alla pienezza delle funzioni dirigenziali. Ciò esclude in radice la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alle differenze retributive.
Con riguardo alla violazione dei criteri di interpretazione dell’atto amministrativo, la Corte ha ribadito che l’esegesi del provvedimento è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica, non potendo la critica risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa, come nel caso di specie.
Infine, in tema di non contestazione, la Corte ha richiamato il principio per cui l’apprezzamento dell’esistenza e del valore di tale condotta spetta al giudice di merito, essendo sindacabile in sede di legittimità solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione. La denuncia della violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo ove si lamenti che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non anche una diversa valutazione delle prove offerte.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con nulla spese attesa la mancata costituzione dell’intimata.
Nota della Redazione
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