Assegno nucleo familiare: difetto di allegazione del requisito reddituale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5414 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 d.l. n. 69/1988, convertito con l. n. 153/1988, presuppone la duplice condizione dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso articolo, la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato. L’onere probatorio del requisito reddituale non integra discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, trattandosi di onere richiesto anche ai cittadini italiani e soddisfacibile con ogni mezzo idoneo. Non è decisiva, ai fini della soluzione della controversia, la questione pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 2003/109/CE quando il rigetto si fondi su un assoluto difetto di allegazione dei fatti costitutivi, accertato fin dal primo grado.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava davanti al Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, il diniego opposto dall’INPS alla sua istanza di concessione degli assegni per il nucleo familiare. Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza depositata nel 2021. La Corte d’Appello di Bologna, sezione lavoro, con sentenza n. 445/2022 depositata il 14/06/2022, rigettava il gravame.

Avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, chiedendo in via preliminare il rinvio della causa alla Corte di giustizia dell’Unione europea e deducendo un unico motivo di impugnazione. L’INPS resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo il ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 153/1988 e dell’art. 12 prel. c.c., nonché la violazione della direttiva 2003/109/CE come interpretata dalla CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per avere la Corte di merito ritenuto necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare.

In via pregiudiziale la difesa chiedeva il rinvio alla Corte di giustizia, sottoponendo il quesito sulla natura assistenziale ed essenziale della prestazione e sulla compatibilità con il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 11, paragrafo 1, lett. d), della direttiva.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, in primo luogo perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa non risiede nella valutazione della prova offerta in ragione dell’onere probatorio descritto dal ricorrente, quanto piuttosto nel rilievo di un assoluto difetto di allegazione, concretizzatosi fin dal primo grado e sottolineato dalla Corte d’Appello. Ne consegue che la richiesta di rinvio pregiudiziale è fondata su un quesito non decisivo ai fini della soluzione della controversia.

Nel merito, in continuità con l’orientamento espresso da Cass. 09/03/2023, n. 7097, il Collegio ha ribadito che l’erogazione dell’assegno presuppone la duplice condizione, provata dall’interessato, dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10, di talché l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare, come affermato da Cass. nn. 8973 del 2014 e 16710 del 2022. Nel caso di specie l’assenza di prova del requisito reddituale era stata accertata già dal primo giudice, mentre i giudici d’appello avevano evidenziato che i relativi fatti non erano stati allegati nell’atto introduttivo e che non emergevano significative piste probatorie dal materiale acquisito.

La Corte ha quindi escluso che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, trattandosi di onere richiesto anche ai cittadini italiani e soddisfacibile con ogni mezzo idoneo. Argomentare in senso contrario equivarrebbe a consentire ai cittadini extracomunitari un trattamento di favore rispetto agli italiani, non voluto dalla direttiva 2003/109/CE né dalla pronuncia della Corte di giustizia richiamata.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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