Utilizzabilità in appello tributario dei documenti tardivamente prodotti nel primo grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 13429 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, ratione temporis vigente, è ammessa la produzione in grado di appello di nuovi documenti, ancorché preesistenti al giudizio di primo grado. La produzione documentale è altresì ammissibile in appello con riferimento a documenti tardivamente prodotti nel primo grado, atteso che i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo in quello d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione in essi contenuta è automaticamente e ritualmente acquisita al giudizio di impugnazione. Tale principio non opera qualora il deposito sia avvenuto oltre il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del medesimo decreto.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un preavviso di fermo conseguente al mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali, relative a diversi tributi e periodi d’imposta. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo non provata l’avvenuta notifica dell’atto impugnato e, dunque, la tempestività della proposizione del ricorso.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ritenuta l’ammissibilità del ricorso originario, riteneva invece utilizzabile la documentazione relativa alla notifica delle cartelle prodotta dall’agente della riscossione, costituitosi solo tardivamente in primo grado, e rigettava nel merito l’appello, dichiarando altresì il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario con riferimento alla parte dei crediti concernente contributi previdenziali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso, entrambi concernenti la dedotta irritualità della produzione documentale da parte dell’agente della riscossione, e li dichiara infondati. Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha effettuato una ricostruzione fedele del processo di primo grado, evidenziando espressamente la tardiva costituzione della società di riscossione, senza incorrere in alcun vizio di motivazione.
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte richiama il principio — già affermato da Cass. n. 26115 del 2020 e ribadito da Cass. n. 25577 del 2025 — secondo cui, nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. I fascicoli di parte, inseriti definitivamente in quello d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 25 del medesimo decreto, non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisirne copia autentica: ne consegue che la documentazione ivi contenuta è automaticamente acquisita al giudizio di impugnazione, purché depositata entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992.
La Corte dichiara poi manifestamente infondato il terzo motivo, con cui il contribuente deduceva l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all’eccezione circa l’indicazione equivoca dell’autorità e dei termini per impugnare. La CTR ha dimostrato piena contezza della doglianza e, avendo rigettato nel merito l’appello dopo aver ritenuto legittima la notifica delle cartelle, è pervenuta a un’implicita decisione di rigetto di tale eccezione. Né può ravvisarsi alcun pregiudizio concreto, atteso che l’atto indicava chiaramente la possibilità di proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per i soli crediti tributari e dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria per gli altri crediti, rimettendo alle valutazioni difensive l’individuazione del giudice secondo l’effettiva natura dei crediti.
Il ricorso è pertanto integralmente rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle entrate; il contribuente è condannato alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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