Licenziamento prima della cessione d’azienda interrompe decadenza solo verso cedente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17470 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando il licenziamento sia stato intimato e abbia già prodotto l’effetto estintivo del rapporto di lavoro prima del trasferimento d’azienda, la garanzia dell’art. 2112 cod. civ. può operare solo a condizione che sia dichiarata la nullità o l’illegittimità del recesso, con conseguente ripristino del rapporto in capo al cedente. La declaratoria di annullamento del licenziamento costituisce un accertamento pregiudiziale e autonomo rispetto all’accertamento del trasferimento e dei suoi effetti. Ne deriva che gli atti impeditivi della decadenza di cui all’art. 6, legge n. 604/1966, nel testo modificato dalla legge n. 92/2012, devono essere indirizzati al cedente, che ha intimato il recesso: è pertanto inidoneo allo scopo il tentativo di conciliazione proposto nei soli confronti del cessionario.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente della società poi divenuta cedente, era stato licenziato per soppressione della posizione lavorativa all’esito di una procedura di licenziamento collettivo. Aveva impugnato il recesso con raccomandata e aveva esperito il tentativo di conciliazione, indirizzandolo alla sola società cessionaria del ramo d’azienda, subentrata dopo l’intimazione.

Il Tribunale aveva dapprima dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza, poi aveva rigettato l’opposizione con diversa motivazione. La Corte d’appello aveva rigettato il reclamo, escludendo l’ammissibilità della produzione tardiva dell’avviso di ricevimento. La Cassazione aveva cassato quella pronuncia con rinvio, e il giudice del rinvio aveva rigettato la domanda, ritenendo necessario il tentativo di conciliazione anche verso la cedente. Da qui il nuovo ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che la statuizione della prima sentenza di reclamo sull’idoneità del tentativo di conciliazione fosse coperta da giudicato interno. La Corte ritiene il motivo infondato: il giudicato investe i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa e deve concernere un capo idoneo a costituire oggetto di autonoma pronuncia.

Nel caso concreto il fatto impeditivo era l’eccezione di decadenza, rimasta controversa fino al giudizio di legittimità. I giudici del primo reclamo non si erano affatto posti la questione dell’idoneità del tentativo, perché mancava la prova del ricevimento della raccomandata da parte della destinataria. Caduta quella ragione per effetto della cassazione, il giudice del rinvio doveva necessariamente valutare se il tentativo fosse idoneo a impedire la decadenza: nessun giudicato precludeva quell’accertamento.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 6, legge n. 604/1966, e 2112 cod. civ., per aver la Corte territoriale ritenuto necessario il tentativo di conciliazione verso la cedente. Anche questo motivo è infondato. Il Collegio richiama i principi affermati da Cass. n. 8039/2022: la norma di garanzia dell’art. 2112 cod. civ. opera solo se è dichiarata la nullità o l’illegittimità del licenziamento, con ripristino del rapporto alle dipendenze della cedente.

Solo la declaratoria di nullità o l’annullamento del recesso consentono di considerare il lavoratore dipendente della cedente al momento della cessione, con successiva continuazione del rapporto in capo alla cessionaria. La contestazione del licenziamento resta sottoposta alle regole proprie, tra cui l’onere di impugnazione nei termini di decadenza. Poiché la decadenza attiene all’impugnazione del recesso, gli atti impeditivi devono essere indirizzati al cedente. Il tentativo di conciliazione che investa tutte le domande va indirizzato a cedente e cessionario, ma ai fini impeditivi della decadenza rileva solo l’indirizzo al cedente.

Il precedente invocato dal ricorrente, Cass. n. 15678/2006, non giova alla sua tesi: in quel caso il trasferimento era intervenuto prima del ricevimento del licenziamento, e quindi prima dell’effetto estintivo, sicché datore di lavoro al momento dell’estinzione era il cessionario. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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