Giudicato implicito e giudizio di rinvio chiuso alle nuove questioni (Cass. civ. Sez. II n. 27442 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, qualora la sentenza impugnata abbia risolto in senso sfavorevole alla parte poi vittoriosa in appello una questione preliminare o pregiudiziale, quella parte che intenda riproporla alla Corte deve proporre ricorso incidentale, non potendo limitarsi a dedurla nel controricorso: la struttura del giudizio di legittimità, non soggetta alla disciplina dell’art. 346 cod. proc. civ., pone a carico dell’intimato l’onere dell’impugnazione anche in caso di soccombenza solo teorica. Formatosi sul punto il giudicato implicito, la questione non è più deducibile nel successivo giudizio di legittimità contro la sentenza di rinvio. Nel giudizio di rinvio, procedimento chiuso preordinato a sostituire la pronuncia cassata, opera la preclusione derivante dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente: non solo alle parti è inibito ampliare il thema decidendum, ma neppure le questioni rilevabili d’ufficio non considerate dalla Corte suprema possono essere dedotte o esaminate, in ragione dell’intangibilità della sentenza di cassazione.
Il Fatto
Una società cooperativa edilizia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte d’appello in sede di rinvio, che aveva accolto l’impugnazione del socio assegnatario e disposto il trasferimento dell’alloggio ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., previo pagamento del residuo prezzo. Il contenzioso risaliva alla convenzione stipulata con il Comune per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; il criterio del prezzo era stato oggetto di una precedente pronuncia di legittimità, che aveva accolto il ricorso dell’assegnatario.
La società ricorrente lamenta il difetto di legittimazione dell’assegnatario, escluso dalla compagine sociale, l’assegnazione dell’immobile a terzi con mancato rinnovo della trascrizione e l’errata determinazione del prezzo. La controparte non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la vicenda processuale: la corte d’appello, nel primo grado di merito, aveva respinto l’appello incidentale della società che contestava la carenza d’interesse dell’assegnatario per effetto dell’esclusione, distinguendo il rapporto associativo dagli ulteriori accordi contrattuali inerenti agli alloggi da assegnare. Quella statuizione, sfavorevole alla parte poi vittoriosa, non fu impugnata in via incidentale.
Da qui l’affermazione del principio consolidato: la parte vittoriosa in appello, destinataria di una decisione implicita contraria su una questione preliminare, deve proporre ricorso incidentale, non bastando il controricorso. Richiamata la Sez. II n. 33109 del 10.11.2021, la Corte rileva che la società ha introdotto la doglianza solo con il ricorso avverso la sentenza di rinvio, quando sul punto si era ormai formato il giudicato implicito.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso: le parti non possono ampliare il thema decidendum e operano le preclusioni da giudicato implicito, né possono essere esaminate questioni rilevabili d’ufficio trascurate dalla Corte suprema, perché ciò contrasterebbe con l’intangibilità della sentenza di cassazione. Richiamata la Sez. II n. 24357 del 10.08.2023 e la recente Sez. II n. 14869 del 03.06.2025, la Corte sottolinea che il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto, con il solo limite dello ius superveniens.
Il terzo motivo, relativo all’art. 2932 cod. civ., è in parte infondato e in parte inammissibile. La determinazione del prezzo attiene al merito del giudizio di rinvio, non sindacabile in sede di legittimità, essendo stata operata con il supporto del consulente tecnico e nel rispetto del criterio imposto. La dedotta mancata offerta del prezzo è priva di interesse, poiché il trasferimento è stato espressamente subordinato al previo pagamento del residuo.
Il ricorso è quindi rigettato, con conseguente sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo la controparte svolto difese.
Nota della Redazione
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