Visto infedele, competenza della direzione regionale del domicilio fiscale del trasgressore (Cass. civ. Sez. V n. 14745 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, vigente ratione temporis, in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità dell’art. 13 d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva e non soltanto risarcitoria. Ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione.
Il Fatto
Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un centro autorizzato, aveva apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione di un contribuente. All’esito di un controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio provinciale dell’Agenzia aveva ritenuto infedele il visto e, per quella violazione, aveva iscritto a ruolo a carico del professionista l’imposta, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
Impugnata la cartella, il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso, applicando il favor rei alla debenza dell’imposta. La Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dell’Agenzia, aveva riconosciuto dovute anche le somme corrispondenti all’imposta e agli interessi, ed aveva escluso il dedotto difetto di competenza, qualificando il riparto territoriale come questione interna all’Amministrazione. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sulla competenza. Il ricorrente sosteneva che, in base al comma 2 dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, la pretesa dovesse essere azionata dalla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non dall’ufficio provinciale competente per il domicilio del contribuente assistito.
Il Collegio muove dal dato testuale del comma 2, che già nella versione originaria attribuiva alle direzioni regionali l’irrogazione delle sanzioni in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. La versione attuale è stata inserita dall’art. 1 legge n. 296 del 2006, prima ancora che l’art. 6 d.lgs. n. 175 del 2014 introducesse nel comma 1 la previsione del pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi.
La novella del 2014 non ha modificato il comma 2. Il riferimento alle “violazioni” dei commi 1 e 3 continua a riguardare la violazione integrata dall’infedeltà del visto, a prescindere dalle ulteriori conseguenze punitive che ne derivano. Pertanto anche l’ipotesi dell’iscrizione a ruolo diretta resta attratta alla competenza funzionale esclusiva delle direzioni regionali. Non osta la diversità di iter procedimentale, poiché il comma 1-bis richiama, in quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997.
Non è necessaria, poi, la coincidenza tra l’ufficio che ha controllato il contribuente assistito e quello che iscrive a ruolo la pretesa verso il trasgressore: il legislatore ha previsto uno specifico flusso di segnalazioni dagli uffici locali alle direzioni regionali. La concentrazione della competenza risponde alla ratio di accentrare su base regionale i rapporti con i soggetti abilitati al rilascio dei visti.
Quanto alla natura dell’obbligazione, la Corte ammette che essa non è tributaria, ma esclude che ciò implichi l’assenza di una funzione sanzionatoria, confermata dalla rubrica della disposizione e dalla reazione dell’ordinamento a una specifica violazione. Richiama Cass. Sez. Un. n. 16601 del 2017 sulla compatibilità tra funzione risarcitoria e finalità di deterrenza, nonché gli effetti della incompetenza dell’ufficio. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è accolto per la nullità dell’atto impugnato.
Nota della Redazione
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