Qualificazione del rapporto e sindacato di legittimità sul fatto (Cass. civ. Sez. II n. 27441 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di qualificazione del rapporto commerciale intercorso tra le parti, la censura che contesti l’accertamento compiuto dal giudice di merito, sotto l’apparente denuncia di falsa applicazione delle norme, si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto. Ove la corte territoriale abbia accertato che ciascun ordine di merce era subordinato all’accettazione espressa o tacita del fornitore, e che pertanto tra le parti non è intercorso un contratto di somministrazione ma autonomi contratti di compravendita di singoli ordinativi, le circostanze addotte dalla parte (sottoscrizione di una fideiussione, gestione di un punto vendita monomarca) sono prive di carattere decisivo. I rilievi svolti dal giudice d’appello ad abundantiam non integrano la ratio decidendi e non sono idonei a fondare censure in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società, titolare di un punto vendita monomarca di un noto marchio, e il suo legale rappresentante hanno convenuto in giudizio il fornitore, chiedendo l’accertamento della non debenza della somma riscossa mediante escussione di una fideiussione e il risarcimento dei danni per la mancata consegna della merce ordinata, che aveva costretto alla chiusura del punto vendita.
Il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda, ravvisando nella condotta del fornitore un rifiuto arbitrario di rifornire la merce, potenzialmente integrativo di abuso di dipendenza economica. La Corte d’appello di Venezia, accogliendo il primo motivo di gravame e ritenendolo assorbente, ha respinto le domande risarcitorie. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava falsa applicazione degli artt. 1559, 1565 e 1570 cod. civ. e il cattivo inquadramento del rapporto, sostenendo che le parti avessero inteso instaurare un rapporto continuativo di fornitura per facta concludentia. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché la censura si sostanzia in una richiesta di rivalutazione del fatto: la corte territoriale ha accertato che ogni ordinativo veniva accettato espressamente o tacitamente con l’invio della merce e che solo allora si producevano gli effetti del contratto.
Di fronte a tale accertamento, le circostanze invocate dai ricorrenti — la sottoscrizione di una fideiussione bancaria che menzionava forniture di merci e la gestione di un negozio monomarca — sono state giudicate prive di carattere decisivo. Il secondo motivo, che denunciava vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è stato parimenti respinto: le considerazioni sulla pesante esposizione debitoria attengono all’escussione della fideiussione, non al mancato invio della merce, non essendo il fornitore obbligato a inviarla in assenza di somministrazione.
La Corte ha poi esaminato unitariamente i motivi terzo, quarto e quinto. Le osservazioni del giudice d’appello sul contratto di fornitura sono state qualificate come svolte ad abundantiam, poiché la decisione si fonda sulla ratio decidendi della qualificazione dei rapporti quali autonomi contratti di compravendita di singoli ordinativi. I rilievi sul mancato pagamento e sulla garanzia, in quanto meramente rafforzativi, non appartengono alle questioni sottoposte al giudice d’appello.
Quanto al sesto motivo, relativo alla violazione degli obblighi di buona fede, la Corte ha osservato che le censure presuppongono una ricostruzione del rapporto diversa da quella accertata. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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