Giudicato interno su contratti e accreditamento sanitario nel giudizio d’appello (Cass. civ. Sez. I n. 16240 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le questioni rilevabili d’ufficio che siano state oggetto, nel giudizio di primo grado, di specifica domanda o eccezione non possono essere riproposte nei gradi successivi, sia pure sotto il profilo della sollecitazione del giudice all’esercizio del potere officioso, qualora la decisione o l’omessa decisione su di esse non sia stata investita da specifica impugnazione: si forma, in tal caso, un giudicato interno che il giudice d’appello deve rilevare. Il diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da struttura privata per conto del servizio sanitario nasce da una fattispecia legale complessa, integrandosi con l’autorizzazione, l’accreditamento e il contratto; accertata la sussistenza del credito, l’accertamento logico si estende agli altri elementi costitutivi, con conseguente formazione del giudicato interno anche sull’accreditamento.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei laboratori di analisi, dapprima in regime di accreditamento transitorio ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994 e, dal 2014, in regime definitivo, agiva nei confronti dell’azienda sanitaria locale per ottenere il pagamento di somme relative alle annualità 2010, 2011 e 2012. La tesi era che lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006, limitato al triennio 2007-2009, non potesse estendersi agli anni successivi.

Il tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello, investita del gravame dell’azienda sanitaria, accoglieva l’appello, ritenendo che i contratti stipulati in corso d’anno non potessero avere efficacia retroattiva per le prestazioni anteriori e che mancasse la prova del rapporto di accreditamento per il triennio considerato. La società ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati. La Corte muove dal principio consolidato secondo cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo ammesse convalida o ratifica successive né manifestazioni implicite di volontà. La forma scritta ad substantiam opera come garanzia del regolare svolgimento dell’attività negoziale della pubblica amministrazione.

Quanto all’accreditamento, anche temporaneo o provvisorio, valgono le regole degli artt. 8, 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Per la remunerazione delle prestazioni occorrono tre requisiti: autorizzazione regionale, accreditamento istituzionale e stipulazione di specifici accordi contrattuali. La Corte ribadisce che accordi contrattuali non possono concludersi per facta concludentia, non rilevando comportamenti concludenti protrattisi anche per anni.

Il punto decisivo è però processuale. La Corte distingue la questione del giudicato interno sulla validità ed efficacia dei contratti da quella sull’esistenza dell’accreditamento. Il principio delle Sezioni Unite n. 26242 e n. 26243 del 2014 — che riconosce al giudice d’appello e di cassazione la facoltà di rilevare d’ufficio la nullità contrattuale non rilevata in primo grado — va coordinato con l’indirizzo per cui le questioni rilevabili d’ufficio già oggetto di specifica domanda od eccezione in primo grado non possono più essere riproposte nei gradi successivi, ostandovi il giudicato interno.

Nella specie, la società aveva agito per l’intera remunerazione, indicando e producendo i contratti del triennio. L’azienda sanitaria, costituendosi, si era limitata a eccepire il difetto di giurisdizione e la prescrizione, senza contestare contratti e accreditamento. Il tribunale aveva dato per acquisiti i contratti e la loro efficacia. In appello l’azienda sanitaria non aveva impugnato specificamente tali profili, anzi aveva ammesso la validità ed efficacia dei contratti e l’esistenza dell’accreditamento.

Poiché il diritto alla remunerazione deriva da una complessa fattispecie legale, nella quale autorizzazione, accreditamento e contratto operano sullo stesso piano, l’accertamento del credito in primo grado implica logicamente quello dei suoi elementi costitutivi. Su entrambi si è dunque formato il giudicato interno, impeditivo del rilievo officioso da parte della Corte d’appello. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *