Accettazione tacita dell’opera e diritto al corrispettivo dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. 2 n. 15263 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto privato, l’accettazione dell’opera da parte del committente, anche tacita, costituisce elemento costitutivo della pretesa dell’appaltatore al pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1665 c.c.. La consegna parziale dell’opera non implica di per sé l’accettazione tacita, la quale postula la ricezione senza riserve, ex art. 1665, quarto comma, c.c. L’eccezione di inadempimento, sollevata in primo grado come eccezione riconvenzionale, non è tardiva se trasformata in domanda riconvenzionale solo in appello, dovendosi in tal caso dichiarare inammissibile per tardività.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa di costruzioni, conveniva in giudizio i comproprietari di un terreno, chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo per l’esecuzione di lavori di realizzazione di due villette bifamiliari, qualificando il rapporto come appalto privato. Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda, condannando ciascuna coppia di convenuti al pagamento di una somma e la società alla consegna delle unità immobiliari. Avverso tale decisione proponevano appello i soli coniugi che non avevano ancora ricevuto la consegna dell’immobile; la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza, rigettava la domanda dell’attrice per difetto di accettazione dell’opera da parte dei committenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla corretta applicazione dell’art. 1665 c.c., ha rigettato il primo motivo di ricorso, con cui la società deduceva la violazione della norma per non aver la Corte territoriale rilevato la tardività dell’eccezione di inadempimento. I giudici di legittimità hanno precisato che l’eccezione di inadempimento, sollevata in primo grado come contestazione dei vizi dell’opera e finalizzata alla compensazione, era divenuta solo in appello una vera e propria domanda riconvenzionale di quantificazione dei costi di ripristino, dichiarata inammissibile per tardività.
Quanto alla dedotta mancata considerazione dell’avvenuta consegna parziale delle opere, la Corte ha evidenziato come la consegna del solo corpo A non potesse integrare accettazione tacita dell’intera opera, difettando la ricezione senza riserva richiesta dall’art. 1665, quarto comma, c.c. e avendo i committenti puntualmente contestato sia il diritto al corrispettivo sia l’esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto pattuito. La Corte ha quindi confermato che, in assenza di accettazione, il diritto al compenso non può trovare accoglimento.
Il secondo e il terzo motivo sono stati altresì ritenuti infondati: il primo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato rigettato poiché la Corte d’appello aveva già considerato la consegna delle villette avvenuta in corso di causa; il terzo, concernente la liquidazione delle spese di lite, è stato rigettato in quanto la determinazione dell’ammontare rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se conforme ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato. In ragione della definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali nonché delle somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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