Impugnazione del lodo, sindacato della Cassazione limitato ai vizi della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 28936 del 02.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, strutturato come controllo giurisdizionale sulla validità e non sull’ingiustizia del lodo, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull’impugnazione non dà luogo a una revisio prioris instantiae. Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica dei vizi propri della sentenza impugnata e non dei vizi del lodo, dovendosi accertare se la censura mossa al lodo sia stata esaminata dal giudice del merito e se sia stata data motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata. Resta esclusa ogni rivalutazione del merito della pronuncia arbitrale.
Il Fatto
Un collegio arbitrale aveva riconosciuto a un professionista il diritto al compenso maturato per l’attività di procacciamento d’affari svolta in favore di una società cooperativa, in forza di un contratto denominato accordo commerciale con mandato. La Corte d’Appello di Lecce, accogliendo l’impugnativa della società, aveva dichiarato la nullità del lodo per contrarietà all’ordine pubblico, rilevando che l’attività di intermediazione immobiliare era soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo e che, in difetto di tale condizione, non sussisteva il diritto alla provvigione. Il giudice distrettuale aveva inoltre condannato il professionista alla restituzione delle somme percepite a fronte delle fatture emesse.
Avverso tale sentenza il professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sull’omessa motivazione in ordine alla qualificazione del rapporto, sulla falsa applicazione della disciplina sull’intermediazione e sull’omessa valutazione di un fatto decisivo. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione. Richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014, il Collegio ribadisce che la motivazione è sindacabile, quale violazione di legge processuale, solo nei limiti della garanzia del minimo costituzionale imposto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Il vizio deve consistere in motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel caso concreto la sentenza impugnata, secondo la Corte, non presenta tale vizio, avendo spiegato le ragioni dell’inquadramento dell’attività nell’intermediazione immobiliare.
Sul secondo motivo la Corte ricostruisce la natura del giudizio di impugnazione del lodo. Il procedimento ha carattere di appello limitato, ammesso solo per i vizi previsti dall’art. 829 cod. proc. civ., sicché vige la regola della specificità dei motivi e della loro formalizzazione nell’atto introduttivo. In sede di legittimità, pertanto, il controllo non può riguardare il convincimento del giudice sulla correttezza della ricostruzione dei fatti operata dagli arbitri, ma solo la conformità a legge e la congruità della motivazione. La censura, rivolta a contestare un accertamento di merito, si sostanzia in un error in iudicando in facto, estraneo all’ambito del ricorso per cassazione.
Il Collegio chiarisce la struttura bifasica del procedimento: il giudizio dà inizialmente vita al iudicium rescindens, volto ad accertare le nullità dell’art. 829 cod. proc. civ., e solo in caso di positivo accertamento è possibile il iudicium rescissorium sul merito, ai sensi dell’art. 830 cod. proc. civ. Nel caso in esame la Corte d’Appello, immune da censure, ha annullato il lodo per violazione di norme di ordine pubblico e, in coerenza con la qualificazione del rapporto non contestata dalle parti, ha escluso la debenza del corrispettivo per la mancata iscrizione all’albo.
Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, poiché le censure tendono a sollecitare un sindacato improprio non consentito al giudice di legittimità, tenuto unicamente a verificare la correttezza in diritto e la congruità della motivazione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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