Progressioni interne e autorizzazione preventiva: nessun diritto quesito allo scorrimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1680 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’inquadramento nell’area superiore per effetto di una procedura selettiva interna presuppone l’autorizzazione preventiva a coprire i posti, che l’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo vigente ratione temporis e l’art. 15 del CCNL Comparto ministeri 1998-2001 pongono a fondamento dell’avvio della procedura e dell’assunzione. Ove il bando subordini espressamente l’inquadramento degli idonei collocati oltre i posti già autorizzati al rilascio di una successiva autorizzazione mai intervenuta, la loro posizione non può qualificarsi come diritto quesito al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, non essendo ancora approvata la graduatoria. Il mutato assetto normativo non incide su diritti non ancora maturati, né è configurabile un legittimo affidamento tutelabile o un’imputabilità del diniego all’amministrazione ai fini dell’art. 1359 cod. civ. Il diritto all’assunzione per scorrimento presuppone il completamento di una fattispecie complessa, i cui elementi costitutivi deve allegare e provare chi li aziona.
Il Fatto
Il Ministero indiceva nel 2007 una procedura di passaggio interno dall’Area B all’Area C per complessivi 920 posti, a fronte di una richiesta formulata in sede di programmazione triennale. L’autorizzazione governativa interveniva però solo per 460 posti. I bandi precisavano che i restanti candidati utilmente collocati avrebbero conseguito l’inquadramento solo dopo la concessione della successiva autorizzazione richiesta.
La ricorrente, collocatasi come idonea oltre la 460^ posizione, agiva per il riconoscimento del diritto all’inquadramento nell’Area C. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Milano rigettavano la domanda, valorizzando la mancata autorizzazione e l’intervenuto ius superveniens. Proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’istanza di riunione con altri procedimenti e di fissazione dell’udienza pubblica. Dopo la legge n. 149 del 2022, che ha novellato l’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione ordinaria è quella camerale, restando la pubblica udienza riservata alle questioni di particolare rilevanza. Le ragioni addotte non giustificano il rinvio, in presenza di giudizi autonomi e di principi di diritto già enunciati.
Sul merito, il punto centrale è l’esistenza di un obbligo del Ministero di inquadrare tutti i partecipanti collocatisi oltre la 460^ posizione, in ragione degli accordi e dei bandi. La Corte ricostruisce il quadro normativo: gli artt. 52, 35, comma 4, e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo vigente ratione temporis e l’art. 39 della legge n. 449 del 1997 esigono l’autorizzazione preventiva, condizione per l’indizione della procedura e per l’assunzione.
I bandi stessi condizionavano espressamente l’inquadramento dei candidati ulteriori al rilascio di un’autorizzazione successiva, pacificamente mai intervenuta. L’autorizzazione costituisce provvedimento che presuppone una valutazione discrezionale sui posti da bandire e sul personale da assumere, rispetto alla cui adozione non esiste posizione di diritto soggettivo.
Ne deriva che la posizione della ricorrente non era definita quale diritto quesito quando entrava in vigore il d.lgs. n. 150 del 2009: mancava l’autorizzazione e la graduatoria non era ancora approvata. La Corte richiama i principi di Cass. n. 19006 del 2010, secondo cui la posizione del candidato si trasforma in diritto all’assunzione solo con l’approvazione della graduatoria che lo colloca in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso.
Non sussiste nemmeno legittimo affidamento, né causa imputabile all’amministrazione ai fini dell’art. 1359 cod. civ., e manca il collegamento con l’atto amministrativo necessario per la disapplicazione. Quanto allo scorrimento per turn-over, l’accertamento di fatto della Corte d’Appello non è adeguatamente contestato: il motivo che sollecita una diversa valutazione delle risultanze processuali è inammissibile, poiché il diritto all’assunzione per scorrimento presuppone il completamento di una fattispecie complessa, i cui elementi costitutivi deve provare chi li aziona (Cass. S.U. n. 4870 del 2022). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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