Giudicato parziale del socio e valore probatorio della sentenza sfavorevole alla società (Cass. civ. Sez. V n. 21216 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di società di persone, la formazione di giudicati parziali in violazione del litisconsorzio necessario va governata secondo i principi del contraddittorio e del diritto di difesa: il giudicato sfavorevole formatosi verso uno dei litisconsorti non pregiudica la posizione degli altri. Tuttavia la sentenza definitiva sfavorevole alla società, prodotta nel giudizio del socio, non è tamquam non esset: il giudice deve sottoporla ad autonoma valutazione come prova documentale e darne specifica motivazione, essendo esclusa la motivazione per relationem. È viziata da motivazione apparente la sentenza della C.T.R. che, in tema di accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico, ritenga inidonei gli elementi presuntivi e al tempo stesso superata la presunzione, senza individuare i prodotti ritenuti disomogenei né la documentazione probante.

Il Fatto

Un socio al 50% di una s.n.c. impugnava l’avviso di accertamento per omessa dichiarazione del reddito di partecipazione relativo all’anno 1997, emesso dall’Agenzia delle Entrate e conseguente all’accertamento notificato alla società. Il giudizio di primo grado accoglieva il ricorso; la C.T.R. accoglieva l’appello dell’Ufficio, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento.

La Cassazione, con ordinanza n. 23970 del 13.11.2009, dichiarava la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario e rinviava alla C.T.P. di Napoli per l’integrazione del contraddittorio con la società e l’altro socio illimitatamente responsabile. Riassunto il giudizio, la C.T.P. rigettava il ricorso, prendendo atto del giudicato sfavorevole alla società. La C.T.R., in appello, respingeva il motivo sulla notifica dell’avviso alla società e accoglieva in parte il motivo sulla percentuale di ricarico, riformando la decisione sul punto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo dell’Ufficio è accolto nei limiti che seguono. La Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 14815/2008 e la successiva Cass. n. 12792/2016: quando si formano giudicati parziali relativi a singole posizioni, i rapporti tra il giudicato e le posizioni dei soggetti non coperti devono essere risolti secondo i principi del contraddittorio e del diritto di difesa. Il terzo può trarre beneficio dal giudicato inter alios, ma non esserne pregiudicato.

La formazione di un giudicato a carico di uno dei litisconsorti impedisce la concreta attuazione del litisconsorzio processuale e quel giudicato, ove sfavorevole, non pregiudica la posizione degli altri litisconsorti. Tuttavia, prosegue la Corte, è condivisibile l’assunto dell’Agenzia: la C.T.R. doveva comunque valutare la sentenza definitiva sfavorevole alla società alla stregua di una prova documentale rilevante, unitamente agli altri elementi di prova.

Nella motivazione delle Sezioni Unite n. 14815/2008 è stato precisato che la produzione di sentenze passate in giudicato prive di efficacia vincolante per i limiti soggettivi del giudicato non è tamquam non esset. Il contenuto della decisione deve essere oggetto di autonoma valutazione e di specifica motivazione, come accade per qualsiasi documento rilevante, con esclusione della motivazione per relationem (conf. Cass. n. 14056/2006). La C.T.R. non si è attenuta a tali principi, omettendo del tutto di prendere posizione sul valore probatorio della sentenza divenuta definitiva.

Anche il secondo motivo è fondato. Il ragionamento della C.T.R. è innanzitutto contraddittorio: da un lato ritiene che gli elementi evidenziati dagli accertatori non integrino una valida presunzione ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972; dall’altro afferma che l’appellante aveva superato la presunzione sulla percentuale di ricarico, poco prima giudicata inidonea. La motivazione è inoltre generica e apparente, perché non indica le ragioni della ritenuta disomogeneità dei prodotti, non identificati, né specifica in cosa consistesse la documentazione ritenuta probante.

In tema di accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico, la scelta tra media aritmetica semplice e media ponderale dipende dalla natura omogenea o disomogenea degli articoli (Cass. n. 27552/2018) ed è indispensabile l’individuazione dei prodotti considerati, a maggior ragione a fronte di una percentuale di ricarico oggettivamente esigua. La Corte richiama infine Cass. n. 7852/2020 sui requisiti della motivazione apparente e rileva come sia stata del tutto obliterata la questione delle due fatture d’acquisto non rinvenute in contabilità. La sentenza è cassata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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