Difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul conto giudiziale del gestore dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 174 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella di cui all’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e della disposizione di interpretazione autentica, con effetti retroattivi, introdotta dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, il gestore di struttura ricettiva è qualificato come responsabile d’imposta. Da tale qualifica discende che l’obbligo di versamento dell’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria, con conseguente venir meno della qualifica di agente contabile in capo al gestore e del connesso obbligo di presentazione del conto giudiziale. Le controversie tra Ente impositore e responsabile d’imposta appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
Il Fatto
Il conto giudiziale in esame riguarda la gestione, da parte dell’agente contabile, del servizio di riscossione e versamento dell’imposta di soggiorno per conto del Comune di Lecce nell’esercizio finanziario 2020. Il magistrato istruttore, nella relazione d’irregolarità, ha operato una ricognizione della normativa di riferimento e ha deferito il conto al Collegio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per difetto di giurisdizione. La Procura regionale ha depositato conclusioni concordi, richiamando i precedenti della Sezione e la giurisprudenza della Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il conto non giustiziabile nella sede contabile per difetto di giurisdizione. In particolare, ha richiamato la sentenza n. 529 del 29 luglio 2022 della stessa Sezione, secondo cui i gestori delle strutture ricettive non sono tenuti alla presentazione del conto giudiziale relativamente alle somme incassate dai soggetti passivi d’imposta. Ha inoltre richiamato l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 1527, con la quale è stato chiarito che l’obbligo dei gestori di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria.
La Corte ha evidenziato che il legislatore, qualificando l’albergatore come responsabile d’imposta, ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico dello stesso un’obbligazione solidale che prescinde dall’avvenuto versamento dell’imposta da parte del cliente. La veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’Ente impositore, spostando il focus dal maneggio del denaro pubblico incassato per conto dell’Ente alla responsabilità solidale per l’intera imposta dovuta dal cliente. Pertanto, l’attuazione dell’imposta deve svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale dell’accertamento e della riscossione, sia quanto all’irrogazione delle sanzioni.
Sulla stessa linea si è posta la giurisprudenza penale della Corte di cassazione, che, dopo il decreto-legge n. 34/2020, ha escluso che il mancato riversamento dell’imposta da parte dell’albergatore possa integrare il reato di peculato, in quanto il gestore è debitore in proprio nei confronti dell’Ente impositore. La natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione determina, quindi, l’attrazione delle liti nella sfera della giurisdizione tributaria, con conseguente declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice contabile. Il Collegio ha infine sottolineato il dovere dell’Amministrazione di avviare le necessarie azioni secondo gli strumenti dell’ordinamento tributario per il recupero di eventuali somme dovute, anche al fine di evitare condotte che possano integrare responsabilità erariale.
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Nota della Redazione
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