La motivazione per relationem deve dar conto delle ragioni della conferma (Cass. civ. Sez. 5 n. 870 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello può essere motivata per relationem purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e coerente. È nulla la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. La motivazione è apparente quando non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Il giudice che decida la causa pregiudicata — avente ad oggetto l’atto di irrogazione delle sanzioni — in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale — concernente l’avviso di accertamento — deve essere cassato con rinvio, dovendosi sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c.

Il Fatto

La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato al contribuente per il periodo d’imposta 2010, con il quale l’Ufficio recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA, ritenendolo amministratore di fatto di una società e coautore di un meccanismo fraudolento emerso a seguito di PVC della Guardia di Finanza. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP di Napoli, che accoglieva il ricorso; l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione Tributaria regionale della Campania.

In un giudizio parallelo, il contribuente impugnava separatamente l’atto di irrogazione delle sanzioni, anch’esso annullato in primo grado e confermato in appello. Avverso entrambe le sentenze della CTR, l’Amministrazione Finanziaria proponeva distinti ricorsi per cassazione, ai quali il contribuente resisteva con controricorsi e ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

La Corte ha disposto preliminarmente la riunione dei due ricorsi, stante la connessione soggettiva e oggettiva. Ha poi rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, ritenendo la rappresentazione dei fatti processuali idonea a rappresentare gli elementi essenziali ai fini del decidere.

Nel merito, il primo motivo di ricorso — concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia — è stato ritenuto infondato, non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna statuizione riguardante la società, estranea al giudizio di merito. Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, è stato invece accolto: la CTR si era limitata ad affermare che l’Agenzia non aveva fornito prove e che non emergevano elementi indiziari, senza confrontarsi con alcuno dei motivi di appello. La motivazione è stata pertanto qualificata meramente apparente, perché la parte descrittiva del fatto non poteva integrare l’assenza della parte decisoria.

La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità — tra cui Cass. n. 20883/2019, Cass. n. 2397/2021, Cass. n. 21443/2022 e Sezioni Unite n. 22232/2016 — secondo cui la sentenza d’appello può essere motivata per relationem solo se il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio, con assorbimento del terzo motivo del ricorso principale e dei motivi del ricorso incidentale.

Relativamente al secondo giudizio, la Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, censurante la violazione dell’art. 295 c.p.c., per non aver la CTR sospeso il giudizio sulle sanzioni in attesa della definizione della controversia sull’avviso di accertamento presupposto. Richiamando Cass. n. 331/2021 e Cass. n. 26596/2024, la Corte ha cassato con rinvio anche questa sentenza, dichiarando assorbiti i restanti motivi di ricorso principale e il ricorso incidentale. Il Collegio ha riunito i giudizi e rinviato entrambe le cause alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, con attribuzione della regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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