Giudicato penale di assoluzione non estende i suoi effetti ad annualità diverse (Cass. civ. Sez. V n. 7476 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione per relationem degli atti impositivi, l’art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000 impone l’allegazione dei soli documenti richiamati di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza. L’obbligo di motivazione va letto alla luce dei canoni di leale collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 della stessa legge, sicché la parte non può lamentare violazioni formali prive di incidenza concreta sulla sua sfera giuridica. Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non esplica efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali oggetto di valutazione che riguardino annualità d’imposta diverse da quella accertata. L’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000 esige, infatti, l’identità dei fatti materiali tra i due giudizi, non la mera comunanza del processo verbale di constatazione all’origine delle contestazioni.

Il Fatto

La contribuente impugna l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per l’anno d’imposta 2009, ha recuperato a tassazione maggiori redditi ai fini Irpef, emersi da indagini bancarie. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale conferma in appello.

La contribuente ricorre in cassazione. Nel giudizio di appello erano state depositate due sentenze di assoluzione del Tribunale, divenute irrevocabili, e la ricorrente invoca l’efficacia di giudicato esterno della prima di esse, anche alla luce dell’introduzione dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la sentenza d’appello per aver escluso l’invalidità dell’atto impositivo per difetto di motivazione, non essendo stato allegato il processo verbale di constatazione né trascrittine i punti essenziali. Il motivo è infondato. L’art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000 riguarda esclusivamente gli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza; nella specie è incontestato che il verbale fosse stato previamente notificato e che il suo contenuto essenziale fosse riportato nell’atto impositivo.

Il Collegio aggiunge un’ulteriore ragione di infondatezza. L’obbligo di motivazione va interpretato secondo i canoni di leale collaborazione e buona fede, ricostruiti alla luce dei principi di solidarietà economica e di ragionevolezza degli artt. 2 e 3 Cost., che devono ispirare reciprocamente i rapporti tra amministrazione e cittadino. Ne segue che nessuna delle parti può dolersi di violazioni formali che non abbiano inciso realmente in negativo sulla propria sfera giuridica: evenienza che la ricorrente non ha neppure dedotto.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000, oltre all’omesso esame di fatti decisivi. La sentenza penale invocata ha assolto la contribuente per non aver commesso il fatto in relazione alle dichiarazioni degli anni 2007 e 2008, mentre l’avviso di accertamento oggetto del giudizio tributario concerne esclusivamente i redditi del 2009, pur scaturendo dal medesimo verbale di constatazione.

La Corte esclude che lo ius superveniens di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m) d.lgs. n. 87 del 2024, possa assumere rilievo. La norma richiede che la sentenza di assoluzione sia pronunciata sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario; nella specie i fatti materiali sono diversi perché riguardano anni di imposta diversi. Non potrebbe avere natura dirimente nemmeno la decisione eventualmente assunta dalle Sezioni Unite a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, che involge profili differenti.

Viene in rilievo il consolidato orientamento secondo cui la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, per gli anni successivi, solo per gli elementi aventi valore condizionante inderogabile, senza estendere automaticamente i propri effetti ad altra annualità ancorché siano coinvolti tratti storici comuni. La censura, infine, non contiene alcuna argomentazione sulla decisività della sentenza asseritamente ignorata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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