Compensazione delle spese e contrasto giurisprudenziale insindacabile in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11779 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, la censura che deduca la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di merito compensato i costi del giudizio in presenza di un contrasto giurisprudenziale è inammissibile in cassazione quando, in realtà, non contesti la possibilità astratta di compensare, ma la valutazione di effettiva esistenza di quel contrasto. Tale valutazione costituisce giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità. La disciplina interna sulla ricostruzione di carriera del personale docente scolastico e la giurisprudenza euro-unitaria non presentano, sul punto, un indirizzo del tutto consolidato.

Il Fatto

Una docente di educazione fisica, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2010 dopo anni di servizio con contratti a tempo determinato, ha agito davanti al Tribunale di Roma per ottenere la ricostruzione della carriera e il riconoscimento degli scatti stipendiali maturati durante il precariato, deducendo la natura discriminatoria del trattamento rispetto alla normativa europea.

Il Tribunale ha accolto il ricorso; la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello del Ministero e ha compensato le spese di lite, valorizzando l’intervento sopravvenuto di una pronuncia di legittimità sul tema. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi proprio della compensazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., dell’art. 4 d.m. n. 55 del 2014 e degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando che la corte territoriale abbia immotivatamente compensato le spese. La ricorrente sostiene che il principio giurisprudenziale invocato dal giudice d’appello fosse già da tempo consolidato, e che dunque non sussistesse alcun contrasto idoneo a giustificare la compensazione.

La Corte dichiara la censura inammissibile. Il rilievo decisivo è di ordine metodologico: la ricorrente non contesta in sé l’astratta possibilità di compensare le spese in presenza di un contrasto giurisprudenziale, ma critica la valutazione circa l’esistenza di detto contrasto. Si tratta di un giudizio di merito del giudice territoriale che, in quanto tale, non può essere rimesso in discussione davanti alla Corte di legittimità.

La Corte osserva inoltre che la sentenza n. 31149 del 2019 si è pronunciata anche sulla compatibilità tra la disciplina interna di ricostruzione della carriera del personale docente — nei casi di immissione in ruolo preceduta da rapporti a termine — e il diritto dell’Unione europea. Viene richiamata la sentenza CGUE del 20 settembre 2018, in causa C-466/17 (Motter), resa su rinvio pregiudiziale, che ha statuito come la clausola 4 dell’Accordo Quadro non osti, in linea di principio, a una normativa quale quella dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che ai fini dell’inquadramento tenga conto dei periodi a termine in misura integrale fino al quarto anno e, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.

Da ciò la Corte trae la conseguenza che sussistevano profili ancora oggetto di discussione e che il dibattito giurisprudenziale e dottrinario sul tema non era terminato. Il ricorso è dunque inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo le Amministrazioni intimate svolto difese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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