Erronea comunicazione della posizione contributiva: responsabilità contrattuale dell’INPS per lesione del legittimo affidamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11680 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ente previdenziale che, su richiesta dell’interessato, fornisce erronee od omesse informazioni sulla posizione assicurativa, inducendo il medesimo a un errore scusabile e a compiere scelte dannose come le dimissioni, risponde a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ., per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1176 cod. civ. Il giudice può limitare il risarcimento ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., qualora l’assicurato, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto rilevare l’erroneità dei dati comunicati e, non attivandosi, abbia concorso alla produzione del danno. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. non è configurabile quando la censura investe la valutazione delle prove, spettante al giudice di merito.
Il Fatto
A seguito di comunicazione dell’INPS che certificava il requisito contributivo e autorizzava il versamento dei contributi per la costituzione di una rendita vitalizia, il lavoratore presentava domanda di pensione di anzianità e rassegnava le dimissioni. L’ente previdenziale, dopo aver liquidato la pensione, ne disponeva la sospensione nel 2008, non ritenendo valida la documentazione prodotta a sostegno del rapporto di lavoro. Gli eredi del lavoratore convenivano in giudizio l’INPS per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’Appello di Napoli, in riforma, accoglieva il gravame, condannando l’istituto al risarcimento delle retribuzioni mancanti e delle differenze di TFR. Avverso tale decisione, l’INPS proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, distinguendo tra censure inammissibili e infondate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, volto a contestare la sufficienza della prova del rapporto di lavoro, poiché il ricorso non aggrediva la ratio decidendi, ma prospettava un diverso inquadramento teorico. La Corte ha valorizzato l’accertamento del giudice di merito circa l’impossibilità di fornire una prova diversa da quella documentale, in considerazione del contesto storico e della natura del rapporto di lavoro nell’impresa familiare.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte li ha ritenuti infondati, confermando l’orientamento secondo cui l’INPS risponde per responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ. per le erronee comunicazioni sulla posizione contributiva rese all’assicurato. Tale responsabilità si configura quando le informazioni, rese su specifica domanda, inducano l’interessato in un errore scusabile, e grava sull’ente l’obbligo di non frustrare l’affidamento di chi aspira a beni essenziali come la pensione. La Corte ha precisato che il giudice può ridurre il risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., in caso di concorso colposo dell’assicurato che non abbia rilevato l’erroneità dei dati con l’ordinaria diligenza.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava a sollecitare una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando la censura riguardi la valutazione del materiale probatorio.
Il quinto motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha escluso il vizio di extra petizione, osservando che la richiesta di risarcimento del danno da “depauperamento del TFR” era idonea a ricomprendere le differenze maturate. Ha inoltre precisato che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ricorre solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove