Giudicato a formazione progressiva e limiti del potere di riedizione valutativa (Cons. Stato n. 5540 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza di un giudicato a formazione progressiva il vincolo conformativo va ricostruito in modo globale e non atomistico, leggendo le sentenze di cognizione e di esecuzione come un insieme unitario da cui discende la regula iuris applicabile al caso concreto. Ne deriva che l’amministrazione, pur conservando il potere di riedizione, non può estenderlo ai profili che il dictum non ha scalfito. Il canone della chiara preponderanza impone, nella scala dei giudizi, un differenziale di almeno due livelli tra i candidati. La sua elusione non si misura dalla formale rivalutazione dei criteri, ma dall’effettiva capacità del nuovo giudizio di dare conto del divario accertato.

Il Fatto

La vicenda origina da una procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia presso una struttura universitaria, cui partecipavano due candidati. All’esito della prima selezione la commissione individuava quale vincitore il candidato poi divenuto controinteressato.

Il candidato risultato soccombente impugnava gli atti davanti al TAR Liguria, che accoglieva il ricorso con sentenza del 2022, annullando la valutazione collegiale in un punto specifico. In esecuzione, una seconda commissione introduceva nuovi criteri e reiterava l’esito; tre successivi giudizi di ottemperanza dichiaravano la nullità degli atti per elusione del giudicato, fino alla pronuncia d’appello qui esaminata. Propongono appello principale il candidato soccombente e appello incidentale l’Università.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce preliminarmente la portata del giudicato a formazione progressiva. La sentenza di cognizione del 2022 non aveva annullato l’intera valutazione della produzione scientifica, ma soltanto quella relativa al sub-criterio della consistenza complessiva e qualità della produzione. Gli altri sub-criteri non risultano minimamente scalfiti, e tale delimitazione è confermata dalle successive sentenze di ottemperanza.

Su questa base il Collegio afferma che la quarta commissione, rivalutando anche i sub-criteri che avrebbe dovuto lasciare inalterati, ha violato il giudicato. Gli atti sono dunque nulli ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. nel punto in cui il nuovo esame si è esteso oltre il segmento consentito.

Al contempo il Consiglio di Stato ritiene fondata la doglianza sul canone conformativo. La commissione aveva spacchettato l’intervallo tra “buono” e “ottimo” in più voti intermedi per dimostrare formalmente uno scarto: un’operazione cosmetica che disvela la consapevolezza di non poter ancorare la chiara preponderanza a una sola unità. Il differenziale richiesto è di almeno due livelli, ferma la scala sufficiente/buono/ottimo/eccellente, con possibile scarto maggiore purché motivato.

La Corte esclude altresì che il giudicato avesse consumato la discrezionalità tecnica dell’Ateneo o attribuito direttamente il bene della vita: nessun diritto al risarcimento può quindi essere prognostically riconosciuto. Sono dichiarati improcedibili i motivi riproposti in subordine, diretti contro atti già nulli.

Il Collegio ordina all’Università di riesercitare il potere entro 90 giorni, con nomina di una nuova commissione limitata al sub-criterio c), mantenendo inalterate le altre valutazioni e le stesse banche dati, nominando in caso di inerzia un commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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