Sgombero beni confiscati: ricorso ex art. 47 infondato (TAR Lazio n. 9671 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una volta intervenuta la confisca definitiva di un immobile, l’ordinanza di sgombero emanata dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 costituisce esercizio di un potere autoritativo di natura vincolata e dovuta, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo e l’atto non richiede motivazione rafforzata né comunicazione di avvio del procedimento. Diversamente, le comunicazioni di avveramento della condizione risolutiva stipulata nei contratti di locazione conclusi dall’amministrazione giudiziaria costituiscono atti di natura privatistica, e le domande di annullamento e condanna avverso tali atti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La confisca definitiva determina lo scioglimento ex lege dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento sul bene, ai sensi dell’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, rendendo l’occupazione degli immobili sine titulo.
Il Fatto
Il ricorso è stato proposto da trentacinque soggetti, tutti occupanti di unità immobiliari site in un comprensorio condominiale confiscato con decreto del Tribunale di Napoli divenuto definitivo nel 2024. Alcuni ricorrenti avevano stipulato contratti di locazione con gli amministratori giudiziari, sottoposti a condizione risolutiva collegata alla definitività della confisca; altri, invece, occupavano un appartamento in virtù di un precedente contratto stipulato nel 2012 con il soggetto destinatario della confisca, mai ratificato dall’amministrazione giudiziaria.
A seguito della definitività della confisca, l’Agenzia Nazionale ha notificato due ordinanze di sgombero ex art. 47 d.lgs. n. 159/2011 ai soli occupanti senza titolo, e comunicazioni di avveramento della condizione risolutiva con intimazione di rilascio agli altri occupanti. I ricorrenti hanno impugnato gli atti deducendo vizi di incompetenza, violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato la questione di giurisdizione, distinguendo la natura degli atti impugnati. Quanto alle comunicazioni di avveramento della condizione risolutiva e all’ordine di rilascio, il TAR ha rilevato che l’Agenzia non ha esercitato un potere pubblicistico ma ha agito nell’ambito di un rapporto di natura privatistica, discendente dalle pattuizioni contrattuali. La contestazione dei ricorrenti verte sulla validità ed efficacia dei contratti di locazione e sulla conseguente operatività della clausola risolutiva, questione di diritto soggettivo che non coinvolge, in via principale, l’esercizio di un potere amministrativo. È stata, quindi, dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Con riferimento alle due ordinanze di sgombero ex art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, il TAR ha invece affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di espressione di un potere pubblicistico. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto la legittimazione attiva unicamente in capo ai destinatari delle ordinanze, unici soggetti destinatari dell’ordine di rilascio e unici titolari di una posizione qualificata e differenziata rispetto al provvedimento, dichiarando la carenza di legittimazione degli altri ricorrenti.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il TAR ha evidenziato che, una volta intervenuta la definitività della confisca, il bene acquisisce un’impronta rigidamente pubblicistica, assimilabile ai beni del patrimonio indisponibile dello Stato. L’ordinanza di sgombero costituisce, in tale contesto, un atto dovuto e vincolato per l’Agenzia, che ha il potere-dovere di assicurare la destinazione del bene alle finalità istituzionali. I confusi motivi di doglianza concernenti la proprietà dell’immobile o il vizio del sequestro avrebbero dovuto essere fatti valere avanti al giudice penale, e non si ripercuotono sulla validità dell’ordinanza di rilascio.
Quanto al contratto di locazione stipulato dagli occupanti con il soggetto sottoposto a confisca, il TAR ha precisato che la confisca definitiva ne determina lo scioglimento ex lege ai sensi dell’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, rendendo l’occupazione sine titulo. La natura vincolata del provvedimento rende l’atto sufficientemente motivato in ragione del richiamo ai presupposti di fatto e di diritto, e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, posto che l’eventuale apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto determinare un esito diverso. Il Collegio ha infine escluso l’irragionevolezza o la sproporzione del termine di trenta giorni concesso per il rilascio, considerata la natura ab imis dell’occupazione senza titolo e la mancanza di un beneficio premiale per esigenze abitative. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato per la parte relativa alle ordinanze di sgombero, con domande di condanna assorbite e infondate.
Nota della Redazione
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