Revoca del nulla osta al lavoro e diniego del permesso per attesa occupazione per rifiuto del lavoratore (TAR Lombardia n. 3570 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La convocazione del lavoratore straniero per il rilascio del modello 209 non equivale al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, né implica l’accettazione sostanziale dell’istanza. La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, riconducibile anche alla volontà del lavoratore che abbia sottoscritto senza contestazione la dichiarazione di rinuncia del datore di lavoro, legittima la revoca del nulla osta al lavoro e il diniego del permesso per attesa occupazione, non ricorrendo un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta non imputabile al lavoratore.
Il Fatto
Un cittadino tunisino, entrato in Italia con un nulla osta al lavoro rilasciato nel 2024 su istanza del datore di lavoro, si vedeva revocare il titolo dopo che il datore, in più occasioni convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, dichiarava di rinunciare all’assunzione. A seguito di tale rinuncia, l’amministrazione revocava il nulla osta e rigettava l’istanza di permesso per attesa occupazione presentata dal lavoratore, che impugnava i provvedimenti deducendone l’illegittimità per contraddittorietà, travisamento e lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia respinge il ricorso, esaminando congiuntamente le censure in quanto strettamente connesse. Il Collegio premette che, nel caso di specie, non risulta rilasciato alcun permesso per attesa occupazione: agli atti vi è solo la richiesta presentata dal lavoratore e una convocazione per il rilascio del modello 209, che avrebbe consentito di formalizzare domanda per l’ottenimento del titolo. Tale convocazione, frutto di una positiva valutazione istruttoria, non integra una determinazione definitiva dell’amministrazione né anticipa gli effetti giuridici del permesso.
Quanto al merito, il provvedimento di revoca del nulla osta risulta adeguatamente motivato sulla base della comunicazione del datore di lavoro del 24.03.2025, confermata dalla dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti all’esito della convocazione del 19.02.2025. Il Collegio valorizza la circostanza che il lavoratore abbia sottoscritto il verbale contenente la rinuncia del datore senza contestarne il contenuto né chiedere che fosse verbalizzata una dichiarazione di segno contrario, ritenendo tale comportamento indicativo di una sostanziale condivisione della volontà di non addivenire all’assunzione.
La Corte precisa che la dichiarazione resa in sede ufficiale dinanzi allo Sportello Unico non è un atto meramente unilaterale del datore di lavoro, ma è stata predisposta all’esito di una convocazione volta a verificare la comune volontà delle parti di perfezionare la pratica. La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, pertanto, non è dipesa esclusivamente dall’indisponibilità del datore, ma è riconducibile anche alla volontà del lavoratore di non aderire alla proposta contrattuale.
Ne consegue che non ricorrono i presupposti per il permesso per attesa occupazione, istituto di carattere eccezionale riservato ai casi di impossibilità sopravvenuta non imputabile al lavoratore, né sussistono i presupposti per la revoca del nulla osta. Il Collegio conferma altresì il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per incompletezza della documentazione, non sanata prima della decisione, e compensa le spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.